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Covid-19 - Proteggi te stesso e gli altri



Il Decreto legge 16 maggio 2020, n 33 delinea il quadro delle misure della cosiddetta "fase due” che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Con il DPCM 17 maggio 2020 sono state definite le misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il coronavirus durante la ripresa delle attività produttive, commerciali e sociali.

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A chi rivolgersi

Se dovessero comparire febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19, rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica. Utilizzare i numeri di emergenza 112 e 118 solo se strettamente necessario oppure chiamare il numero verde regionale.
Per informazioni chiamare il numero di pubblica utilità 1500. Attivo anche il numero verde di supporto psicologico 800 833 833.

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Mascherine

A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione di Covid-19, è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti.

Inoltre, alcune Regioni (come ad esempio Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) hanno disposto, mediante specifiche ordinanze regionali, l’obbligo di coprire naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione.

In base al comma 2 dell’articolo 3 del DPCM 17 maggio 2020, in comunità possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

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Attività consentite con limitazioni

  • È consentito l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
  • È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.
  • È consentito o svolgimento delle manifestazioni pubbliche, soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
  • È consentito l’accesso ai luoghi di culto, evitando assembramenti di persone e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, che devono garantire la distanza tra i frequentatori di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
  • È assicurato il servizio di apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visitatori, con accesso contingentato evitando assembramenti di persone facendo rispettare la distanza tra i visitatori di almeno un metro.
  • Sono permesse le funzioni religiose con la partecipazione di persone, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
  • Sono consentitr le attività didattiche svolte con modalità a distanza.
  • Riprendono dal 20 maggio 2020 i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole.
  • Sono consentite dal 25 maggio 2020 l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, oppure presso altre strutture, dove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo, attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
  • Sono consentiti dal 15 giugno 2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto con posti a sedere preassegnati e distanziati, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

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Attività vietate

  • È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), che dovranno contattare il proprio medico curante
  • È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • È sospesa ogni attività convegnistica o congressuale.

Raccomandazioni per il trasporto pubblico

  • Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
  • Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.
  • Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 
  • Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro 
  • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti. 
  • Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 
  • Nel corso del viaggio evitare di toccarsi il viso. 
  • Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

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Spostamenti

A partire dal 3 giugno le regole sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione.

Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  • Andorra, Principato di Monaco
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non sono più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.

Per gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra elencati le regole di base restano simili a quelle precedenti.
Gli spostamenti da e per questi Stati continuano ad essere consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi entra o rientra in Italia da Stati o territori diversi da quelli sopra elencati deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale.

Pertanto è necessario compilare il modulo autodichiarazione in caso di entrata in Italia dall'estero solamente per gli spostamenti dagli Stati e territori diversi da quelli sopra elencati.

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Data ultimo aggiornamento: 3 giugno 2020



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