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LEA: assistenza ospedaliera


immagine di un corridoio di un ospedale


L’assistenza ospedaliera è garantita dal Servizio sanitario nazionale attraverso un complesso di prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) ed erogate senza alcuna spesa da parte dell’assistito. Per accedere alle prestazioni di assistenza ospedaliera è necessario il ricovero (la proposta di ricovero può essere presentata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dalla guardia medica o dal medico di pronto soccorso).

Il livello dell’assistenza ospedaliera si articola in 8 aree di attività:

  1. Pronto soccorso
  2. Ricovero ordinario per acuti
  3. Day surgery
  4. Day hospital
  5. Riabilitazione e lungodegenza post acuzie
  6. Attività trasfusionali
  7. Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti
  8. Centri antiveleni (CAV)

Per ciascuna area di attività il DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA illustra le principali caratteristiche e le prestazioni assistenziali garantite dal SSN, indicandone anche i criteri di appropriatezza.

Tra le novità rispetto ai Livelli essenziali di assistenza introdotti nel 2001 (e sostituiti dal nuovo DPCM) si segnalano:

  • l’introduzione dello screening neonatale per la sordità congenita e la cataratta congenita e l’estensione a tutti i nuovi nati dello screening neonatale esteso per le malattie metaboliche ereditarie;
  • la garanzia dell’analgesia epidurale nelle strutture individuate dalle regioni e dalle province autonome tra quelle che garantiscono un numero di parti all’anno uguale o superiore alla soglia fissata dall’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 16 dicembre 2010 e dal decreto n. 70 del 2015 (1.000 parti annui).

Le Regioni hanno la competenza in materia di organizzazione della rete di assistenza ospedaliera che viene effettuata, tuttavia, sulla base di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale. La rete ospedaliera regionale, in particolare, deve assicurare un determinato numero di posti letto ogni 1.000 abitanti, in base a quanto previsto dalla normativa. Il numero di posti letto è individuato tenendo conto della necessità di trasferire in regime di ricovero diurno tutti gli interventi che possono essere eseguiti, in condizioni di pari sicurezza per il paziente, senza il pernottamento in ospedale.

Per quanto riguarda la chirurgia estetica, sono inclusi nei Lea e quindi possono essere erogati dal Servizio sanitario nazionale, solo gli interventi che si rendono necessari in conseguenza di incidenti, esiti di procedure medico-chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.

Per approfondire le tematiche relative all’assistenza ospedaliera, consulta:



Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



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