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Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti


immagine di una donna anziana e di un'assistente


(art. 29 e art.30 del dPCM 12 gennaio 2017)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, affette da malattie croniche o in condizioni di fragilità, che non hanno la possibilità di curarsi a domicilio, l’opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra ospedaliere che offrano loro tutta l’assistenza di cui hanno bisogno. Per rimanere al proprio domicilio ed essere assistiti in un programma di cure domiciliari, infatti, è comunque necessario disporre di un alloggio adeguato e, soprattutto, godere del supporto di persone (familiari, amici o assistenti a pagamento) che assicurino il soddisfacimento delle necessità principali della vita quotidiana: la preparazione e la somministrazione dei pasti, le pulizie personali e dell’alloggio, l’acquisto dei beni indispensabili, incluse le medicine, l’aiuto alla mobilità personale, eventualmente con l’ausilio di dispositivi (deambulatori, stampelle, ecc.), l’aiuto nell’uso dei servizi igienici, ecc. Quando queste condizioni non sono assicurate, la Asl di residenza, su richiesta del medico di medicina generale e previa una valutazione complessiva delle condizioni fisiche, psichiche e sociali da parte della UVM (unità di valutazione multidimensionale), autorizza il ricovero in una struttura residenziale che possa garantire un’assistenza adeguata (medica, infermieristica, riabilitativa e assistenziale) rispetto alle necessità dell’assistito e la fornitura di tutti i presidi e gli ausili necessari (farmaci, pannoloni, medicazioni, ecc.).

Le strutture residenziali possono garantire livelli diversi di intensità assistenziale e, quindi, ospitare persone con problemi sanitari di diversa complessità: in alcuni casi, vengono ricoverate persone in condizioni molto critiche, che hanno bisogno di supporto alle funzioni vitali (respiratore, nutrizione artificiale, ecc.) o che si trovano in stato di coma o di responsività limitata e le strutture garantiscono la presenza di specialisti adeguati, di infermieri h24, ecc.; in altri casi, può trattarsi di persone in condizioni di salute discrete, cui è sufficiente la visita periodica del medico di medicina generale, la somministrazione di farmaci, l’assistenza di operatori socio-sanitari e la vigilanza notturna. Vi sono, poi, situazioni intermedie e situazioni che evolvono da una minore a una maggiore gravità o viceversa che migliorano nel corso del tempo.

Le strutture in questione vengono individuate con nomi o sigle diverse da regione a regione e può capitare che la stessa sigla (ad esempio RSA Residenza sanitaria assistenziale o RA Residenza assistenziale) abbia un significato diverso in Regioni diverse. Normalmente, la Asl autorizza il ricovero nelle strutture collocate nel territorio della Regione; solo in casi particolari si può chiedere l’autorizzazione ad entrare in una struttura di una Regione diversa.

Compartecipazione alla spesa sociale

Per le strutture residenziali di medio/bassa intensità sanitaria, destinate a persone in condizioni non gravi, la normativa nazionale prevede che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico solo del costo delle prestazioni sanitarie erogate e che i costi delle prestazioni non sanitarie e delle prestazioni di natura alberghiera (vitto, pulizia, svago, ecc.) siano a carico dell’assistito o, in caso di disagio economico, del Comune di residenza. In considerazione del fatto che le prestazioni sanitarie e le prestazioni non sanitarie non sono facilmente distinguibili, la retta è suddivisa in base a un criterio forfetario, al 50% tra la Asl e l’assistito.

Considerata, comunque, l’ampia variabilità regionale, si consiglia di verificare le notizie in materia di compartecipazione sul sito della Regione di appartenenza.



Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



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