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Assistenza a persone con disabilità


immagine di una persona che dà assistenza a una persona in sedia rotelle


Assistenza sociosanitaria domiciliare e ambulatoriale alle persone con disabilità (art.27 dPCM 12 gennaio 2017)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilitàcomplessele prestazioni riabilitative che consentono l’acquisizione di capacità o abilità mai raggiunte o conquistate, il recupero di capacità e abilità eventualmente perdute ovvero il mantenimento delle abilità residue. Se le condizioni cliniche e il contesto familiare della persona lo consentono, i servizi territoriali della ASL predispongono un progetto riabilitativo individualizzato da effettuarsi presso gli ambulatori territoriali o eventualmente a domicilio.

Per ottenere l’assistenza riabilitativa territoriale, il paziente o un suo familiare può rivolgersi ai servizi riabilitativi territoriali della propria ASL dove verrà effettuata una valutazione delle condizioni cliniche, fisiche, psichiche e socio-familiari, all’esito della quale sarà definito il progetto riabilitativo individualizzato che stabilisce le prestazioni riabilitative, mediche, specialistiche, psicologiche necessarie.

Le prestazioni riabilitative (individuali e di gruppo) sono finalizzate al recupero e al mantenimento dell’autonomia in tutti gli aspetti della vita e possono riguardare tutte le funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche; a queste possono aggiungersi, se necessario, il supporto e l’orientamento alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell’uso degli ausili e delle protesi; il sostegno psicologico, ecc. Inoltre, gli operatori della ASL collaborano con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e con le istituzioni scolastiche per l’inserimento nella scuola e nell’ambiente lavorativo delle persone con disabilità complessa.

Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità (art.34 dPCM 12 gennaio 2017)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con gravi disabilità che abbiano bisogno di trattamenti riabilitativi intensivi (almeno 3 h./die) o estensivi (almeno 1 h./die), la possibilità di essere ricoverate in strutture residenziali extra ospedaliere che offrano loro l’assistenza di cui hanno bisogno. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone dimesse da un ricovero ospedaliero per acuti o di riabilitazione, che debbano prolungare i trattamenti per recuperare ulteriormente le loro abilità ma che non abbiano più bisogno di assistenza e sorveglianza nelle ore notturne per la stabilizzazione delle condizioni cliniche generali.

In questi casi, la Asl di residenza, su richiesta del medico di medicina generale o del medico ospedaliero, e previa una valutazione complessiva delle condizioni fisiche, psichiche e sociali da parte della UVM (unità di valutazione multidimensionale), autorizza il ricovero in una struttura residenziale che possa garantire l’esecuzione di un Programma riabilitativo individualizzato, con obiettivi prefissati e di durata definita.

Le strutture residenziali possono garantire livelli diversi di intensità riabilitativa e, quindi, ospitare persone con problemi di diverso livello di gravità: in alcuni casi, vengono ricoverate persone con lesioni midollari, cerebrolesioni o paralisi cerebrali infantili, gravi traumatismi o ictus severi, e le strutture garantiscono trattamenti intensivi, eseguiti da professionisti diversi (terapisti motori, terapisti cognitivi e del linguaggio, terapisti occupazionali, ecc.) e la presenza di specialisti adeguati (neurologi, fisiatri, neuropsichiatri infantili, ecc.); in altri casi, può trattarsi di persone con bisogni riabilitativi semplici, cui è sufficiente 1 ora di trattamento/die per recuperare la mobilità, ad esempio dopo interventi di protesizzazione dell’anca, del ginocchio, della spalla, ecc.

Quando si tratta di gravi disabilità, congenite o comunque stabilizzate, i trattamenti sono principalmente rivolti al mantenimento delle capacità e abilità residue, allo sviluppo o al recupero delle relazioni affettive e alla socializzazione, assumendo un prevalente significato di riabilitazione sociale.

Le strutture in questione vengono individuate con nomi o sigle diverse da regione a regione e può capitare che la stessa sigla abbia un significato diverso in Regioni diverse. Normalmente, la Asl autorizza il ricovero nelle strutture collocate nel territorio della Regione; solo in casi particolari si può chiedere l’autorizzazione ad entrare in una struttura di una Regione diversa.

Compartecipazione alla spesa sociale

Per le strutture riabilitative residenziali di bassa intensità sanitaria, destinate a persone con disabilità stabilizzata, la normativa nazionale prevede che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico solo del costo delle prestazioni sanitarie erogate e che i costi delle prestazioni non sanitarie e delle prestazioni di natura alberghiera (vitto, pulizia, svago, ecc.) siano a carico dell’assistito o, in caso di disagio economico, del Comune di residenza. In considerazione del fatto che le prestazioni sanitarie e le prestazioni non sanitarie non sono facilmente distinguibili, si applica un criterio forfetario e la retta a carico della Asl varia dal 70 al 40%.

Considerata, comunque, l’ampia variabilità regionale, si consiglia di verificare le notizie in materia di compartecipazione sul sito della Regione di appartenenza. 



Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



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