Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito (art.17 dPCM 12 gennaio 2017).
L’art. 18 del dPCM individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all’assistenza protesica e all'erogazione dei dispositivi riportati nel Nomenclatore (allegato 5 - elenchi 1, 2 A e 2B); le modalità di erogazione delle prestazioni sono illustrate nell’allegato 12.
I criteri di costruzione degli elenchi sono i seguenti:
Per ottenere uno dei dispositivi inclusi nell’allegato 5 al dPCM, il cittadino deve fare richiesta all’Ufficio competente (Ufficio invalidi o ufficio protesi, etc.) della propria Asl di residenza, presentando la prescrizione di un medico specialista, dipendente o convenzionato dal Servizio sanitario nazionale, che attesti la necessità del dispositivo per la realizzazione di un Piano riabilitativo – assistenziale. Il cittadino deve documentare il riconoscimento di una invalidità superiore a 1/3 o l’attesa del riconoscimento. Le persone ricoverate in una struttura sanitaria per le quali il medico responsabile certifichi la necessità e l’urgenza della protesi o dell’ausilio prima della dimissione, hanno diritto alla fornitura se avviano contestualmente la procedura per il riconoscimento di invalidità. L’autorizzazione deve essere concessa (o negata con motivazioni adeguate) entro il tempo massimo previsto dalla Regione.
Una volta ricevuta l’autorizzazione della Asl, il cittadino può rivolgersi a qualunque officina ortopedica accreditata per la fornitura dei dispositivi su misura dell’elenco 1; i dispositivi dell’elenco 2 (A e B) sono acquistati e forniti direttamente dalla Asl.
Infine il dispositivo (Elenco 1 ed elenco 2 A) deve essere collaudato dal medico prescrittore per accertarne il perfetto funzionamento. In caso di malfunzionamento il fornitore effettua le necessarie modifiche.
Le riparazioni e la manutenzione dei dispositivi su misura sono effettuati, su prescrizione del medico e dopo autorizzazione della Asl, da qualunque officina ortopedica accreditata. Per le riparazioni degli ausili di serie deve provvedere la Asl.
Il dispositivo fornito può essere sostituito da un nuovo dispositivo in caso di particolari necessità dell’assistito, specificate dal medico (ad esempio perché si è modificata significativamente la sua condizione fisica o psicologica) o in caso di rottura accidentale o usura che comportino l’impossibilità o la non convenienza di una riparazione.
Fino all’entrata in vigore del nuovo nomenclatore dei dispositivi “su misura, resta valido l’elenco di prestazioni allegato al DM n. 332/1999.
Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019