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Assistenza integrativa


immagine di due donne


Rientra nell’assistenza integrativa (art.10 dPCM 12 gennaio 2017) l’erogazione di dispositivi medici (pannoloni, cateteri, cannule, medicazioni, presidi per diabetici, ecc.) e di alimenti particolari (prodotti senza glutine, prodotti aproteici, latte artificiale, ecc.) a specifiche categorie di pazienti.

In particolare, questo livello di assistenza include:

  1. Erogazione dei dispositivi medici monouso elencati nell’allegato 2 al dPCM agli assistiti tracheostomizzati e laringectomizzati (cannule tracheali), ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati (sacche per stomia, paste e pomate protettive, ecc.), agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo (cateteri e sacche di raccolta, ecc.), agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica e agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento (ausili assorbenti e ausili per incontinenza, medicazioni per lesioni da pressione o di altra natura).
    Per l’erogazione dei dispositivi è necessaria e sufficiente (non è necessario il riconoscimento di invalidità) la certificazione del medico specialista e la prescrizione medica; i dispositivi sono acquistati e forniti agli assistiti, nelle quantità indicate dal medico entro il limite massimo fissato dall’allegato 2, direttamente dalla Asl o per il tramite di altri servizi territoriali (farmacie, sanitarie, ecc.)
  2. Erogazione dei dispositivi elencati nell’allegato 3 al dPCM, destinati alle persone affette da malattia diabetica o da alcune malattie rare. Si tratta di strisce e compresse reattive per la determinazione del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine e nel sangue, lancette e penne pungidito, siringhe e aghi per la somministrazione di insulina, apparecchi per la misurazione della glicemia e della chetonemia, microinfusori per la somministrazione programmata dell’insulina. La scelta dei singoli prodotti all’interno delle tipologie indicate, le quantità fornite in relazione al livello di gravità della malattia e le modalità di fornitura sono rimesse alle singole Regioni.
  3. Fornitura di alimenti alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica, di alimenti privi di glutine alle persone affette da celiachia, di alimenti aproteici o ipoproteici alle persone affette da nefropatia cronica e di sostituti del latte materno ai bambini nati da madri sieropositive per HIV (art.14 del dPCM). Gli alimenti in questione sono elencati nei Registri nazionali istituiti presso il Ministero della salute e la loro erogazione è regolata da norme regionali. Il Ministero della salute ha determinato con proprio decreto i limiti massimi di spesa mensile per l’acquisto degli alimenti privi di glutine destinati ai celiaci.

Considerata, comunque, l’ampia variabilità regionale, si consiglia di verificare le notizie sul sito della Regione di appartenenza. 



Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



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