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Prevenzione collettiva e sanità pubblica


Il livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita.

Il livello si articola in 7 aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute, garantiti dal Servizio sanitario nazionale attraverso i propri servizi o avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati:

  1. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
  2. Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
  3. Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  4. Salute animale e igiene urbana veterinaria
  5. Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori
  6. Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
  7. Attività medico legali per finalità pubbliche

Nell’ambito di queste aree di attività, le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) vengono indicate nell’allegato 1 al DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA.

Sono esclusi da questo livello gli interventi di prevenzione individuale, fatta eccezione per le vaccinazioni organizzate in programmi che hanno lo scopo di aumentare le difese immunitarie della popolazione (come quelle incluse nel Piano Nazionale Vaccini) per gli screening oncologici, quando sono organizzati in programmi di popolazione e per la promozione degli stili di vita salutari da parte dei medici del SSN.

Sono escluse altresì, e sono erogate dietro pagamento di una tariffa da parte del richiedente, le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, rispondono a un interesse privato dell’assistito. Ad esempio, sono a pagamento i certificati medico-legali (e gli accertamenti collegati) necessari per il rilascio della patente, del porto d’armi, dell’idoneità all’impiego, le verifiche igienico-sanitarie e i controlli effettuati su richiesta del cittadino su impianti, acque, abitazioni, ecc.

Sono incluse le prestazioni poste solo parzialmente a carico del richiedente in base a disposizioni nazionali o comunitarie ed alle relative norme regionali attuative. Si tratta di prestazioni per le quali può essere richiesto un contributo forfetario, che non copre per intero il costo della prestazione stessa.

Le novità

In sostanza, la novità rispetto al precedente DPCM sono:

  1. vengono ridefinite le aree di attività
  2. sono specificati i programmi e le prestazioni incluse nelle diverse aree. Ad esempio, nella area A viene indicato:
    • il programma: “sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive”
    • le prestazioni del programma: es. “comunicazione periodica a operatori sanitari, cittadini e istituzioni”
  3. Viene prestata una più accentuata attenzione alla “sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche, inclusi gli stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening
  4. Tra le vaccinazioni sono inserite:
    • le vaccinazioni già indicate dal Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2012- 2014
    • le ulteriori vaccinazioni e ulteriori destinatari che sono stati inseriti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019 (es. anti- Papillomavirus umano agli adolescenti, anti-Pneumococco, anti-Meningococco, anti-Rotavirus)

Per approfondire

Per approfondire i temi della prevenzione e della sanità pubblica puoi consultare:



Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



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