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LEA, Regioni e Province autonome


immagine di una cartina dell'Italia con un medico


La salute è diritto di tutti, tutelato dalla Costituzione italiana. Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art.32 della Costituzione.

I compiti dello Stato e delle Regioni

La stessa Costituzione prevede che la responsabilità della tutela della salute sia ripartita tra lo Stato e le Regioni (Titolo V, art.117, comma 2, lett. m).

Lo Stato ha il compito di determinare i Livelli di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di vigilare sulla loro effettiva erogazione. Le Regioni programmano e gestiscono in piena autonomia la sanità nell’ambito territoriale di loro competenza, avvalendosi delle aziende sanitarie locali (Asl) e delle aziende ospedaliere. Le Asl sono enti autonomi guidati da un direttore generale, un direttore sanitario e un direttore amministrativo, direttamente responsabili del buon funzionamento dei servizi; a loro devono essere indirizzati eventuali reclami dei cittadini.

Iscrizione al Ssn

Ogni cittadino è iscritto al Servizio sanitario nazionale ed è inserito negli elenchi degli assistiti della propria Asl di residenza; tale Asl ha la piena responsabilità della tutela della sua salute e deve concretamente garantirla, assicurando all’assistito la possibilità di usufruire dei servizi e delle prestazioni sanitarie previsti dai Lea: prevenzione collettiva e salute pubblica, medicina generale e pediatria di libera scelta, assistenza farmaceutica, specialistica, integrativa, protesica e termale, assistenza socio-sanitaria, interventi di emergenza urgenza e assistenza ospedaliera ordinaria e diurna, ecc. In caso di temporanea dimora nel territorio di una Asl diversa da quella di residenza per motivi di salute, di studio o di lavoro, il cittadino può usufruire di una iscrizione “temporanea”.

Libera scelta

In alcuni casi, il cittadino può esercitare il diritto di scegliere liberamente, su tutto il territorio nazionale, il servizio o la struttura che dovrà erogare le prestazioni di cui ha bisogno (ricovero ospedaliero, visite specialistiche e accertamenti diagnostici, farmaci); per altre prestazioni, invece, dovrà obbligatoriamente rivolgersi ai servizi della Asl o del territorio regionale (vaccinazioni, servizi socio-sanitari, protesi e ausili per disabili, presidi per diabetici, celiaci o nefropatici, ecc.).

Ricetta

In linea generale, le prestazioni sanitarie devono essere prescritte da un medico (medico di medicina generale o specialista) sulla ricetta del Ssn (cartacea o, sempre più spesso, dematerializzata); solo in alcuni casi è consentito il cosiddetto “accesso diretto”, ad esempio per rivolgersi ad alcuni specialisti ambulatoriali (oculista, psichiatra, ginecologo, dentista, pediatra) e ai servizi territoriali (consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi per le tossicodipendenze, servizi residenziali, ecc.).

Livelli di assistenza “ulteriori”

Tutte le Regioni devono garantire ai propri assistiti le prestazioni e i servizi inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Inoltre, ciascuna Regione, a condizione che si trovi in condizioni di equilibrio economico finanziario, può decidere di ampliare l’assistenza garantita ai propri cittadini residenti destinando ulteriori risorse ai cosiddetti “livelli ulteriori”, che vanno ad aggiungersi ai livelli essenziali. Può trattarsi di servizi o prestazioni destinate a specifiche categorie di malati o di disabili (farmaci, rimborsi spese, prestazioni specialistiche, ecc.) oppure rivolte alla generalità dei cittadini residenti. Le Regioni che si trovano in condizioni di disavanzo strutturale e che hanno sottoscritto un Piano di rientro dal deficit, non possono erogare “livelli ulteriori”.

Partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

La legge prevede che per usufruire di alcune prestazioni sanitarie incluse nei LEA il cittadino debba pagare una quota di partecipazione (comunemente detta ticket).

A livello nazionale, le prestazioni assoggettate a ticket sono:

  • prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: il ticket è pari alla somma delle tariffe delle singole prestazioni prescritte, fino a un limite di 36,15 €. La somma eccedente il limite è a carico del Ssn. Inoltre, è dovuta una quota fissa di 10 euro per ogni ricetta;
  • prestazioni di Pronto soccorso, classificate con codice bianco (che potevano essere erogate in ambulatorio senza rischi per la salute del paziente) fatta eccezione per gli avvelenamenti acuti e i traumatismi. Gli assistiti, fatti salvi gli esenti e i minori di 14 anni, devono pagare una quota fissa di 25 €;
  • cure termali: il ticket è fissato in 55 € per ciascun ciclo di cure per i cittadini non esenti; gli esenti devono pagare 3,5 €.

Quasi tutte le Regioni sono intervenute con proprie norme sulla regolamentazione della partecipazione alla spesa, introducendo nuovi ticket (ad esempio sui farmaci) e modificando talvolta gli importi dei ticket descritti in precedenza. Per avere notizie certe e aggiornate sui ticket è necessario, quindi, consultare i siti delle singole Regioni.

Integrazione socio-sanitaria

Quando necessario, le prestazioni sanitarie erogate dal Ssn sono integrate con le prestazioni sociali garantite dal Comune.

L’assistenza sociosanitaria, in particolare, è garantita alle seguenti categorie di assistiti: persone non autosufficienti con patologie croniche e degenerative, persone con disabilità complessa, persone con disturbi mentali, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con dipendenza patologica, donne, famiglie, coppie e minori, seguiti nei consultori familiari.

La ASL di residenza dell’assistito effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni sanitari e sociali della persona, del livello di autonomia nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana e delle risorse presenti nel suo ambiente di vita; in base alla valutazione, stabilisce se la persona può essere assistita a casa (ADI), eventualmente con il supporto di personale fornito dal Comune, o se è preferibile che venga ospitata in una struttura residenziale perché sola o con una famiglia non in grado di prendersene cura o perché domiciliata in un’abitazione inadeguata. Gli oneri per l’assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale gravano in parte sul Ssn e in parte sull’assistito (o sul Comune se l’assistito non può farvi fronte).

Soggetti erogatori delle prestazioni

Le prestazioni garantite dal Ssn e, dunque, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) possono essere erogate sia da strutture sanitarie e/o operatori sanitari pubbliche/i, sia da strutture sanitarie e/o operatori sanitari private/i purché accreditate/i con lo stesso SSN.

L’accreditamento con il SSn presuppone che gli erogatori privati garantiscano determinati standard di qualità e sicurezza, rispettando specifici requisiti organizzativi, strutturali e di personale. L’erogazione delle prestazioni “per conto del SSN” da parte di soggetti privati avviene nel rispetto di particolari accordi contrattuali stipulati con le Asl territorialmente competenti.



Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



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