Home / Argomenti - I Livelli essenziali di assistenza (LEA) / Cosa sono i LEA

Cosa sono i LEA


I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

I LEA previsti dal DPCM 12 gennaio 2017

Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza.

Il nuovo Decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta.

Il provvedimento, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche, è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA. Il DPCM 12 gennaio 2017 e gli allegati che ne sono parte integrante:

  • definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;
  • descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza;
  • ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket;
  • innova i nomenclatori della assistenza specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.

I Tre grandi Livelli individuati dal DPCM

Il DPCM individua tre grandi Livelli:

  • Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; in particolare:
    • sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
    • tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
    • sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • salute animale e igiene urbana veterinaria;
    • sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
    • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
    • attività medico legali per finalità pubbliche.
  • Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, così articolati:
    • assistenza sanitaria di base;
    • emergenza sanitaria territoriale;
    • assistenza farmaceutica;
    • assistenza integrativa;
    • assistenza specialistica ambulatoriale;
    • assistenza protesica;
    • assistenza termale;
    • assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
    • assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
  • Assistenza ospedaliera, articolata nelle seguenti attività:
    • pronto soccorso;
    • ricovero ordinario per acuti;
    • day surgery;
    • day hospital;
    • riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
    • attività trasfusionali;
    • attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
    • centri antiveleni (CAV).

Nel testo del DPCM il Capo IV è dedicato specificatamente all'Assistenza sociosanitaria, il Capo VI è dedicato all'Assistenza specifica a particolari categorie.

Le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, potranno garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.

Aggiornamento e monitoraggio dei LEA

Per garantire l’aggiornamento continuo, sistematico, su regole chiare e criteri scientificamente validi dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, con decreto del ministro della Salute del 21 novembre 2005 è stato istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), cui è affidato il compito di verificare l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per approfondire

Il DPCM 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502") sostituisce gran parte delle precedenti norme sull'erogazione dei LIvelli essenziali di assistenza collegate al DPCM del 2001.

Le norme transitorie disciplinano l'entrata in vigore dei nuovi nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica e degli elenchi della malattie rare, croniche e invalidanti esenti (art. 64).

DPCM 2001 e norme collegate

  • DPCM 29 novembre 2001 (“Definizione dei Livelli essenziali di assistenza), sostituito integralmente dal DPCM 12 gennaio 2017. Elenca, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei Livelli, le prestazioni escluse, le prestazioni che possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale solo a particolari condizioni. In dettaglio:
    • allegato 1: riporta le prestazioni erogate dal Ssn nelle tre grandi aree di offerta della “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, dell’”Assistenza distrettuale” e dell’”Assistenza ospedaliera”
    • allegato 2: l'allegato 2A elenca le prestazioni escluse dai Lea, gli allegati 2 B e 2 C le prestazioni erogabili in particolari condizioni
    • allegato 3: fornisce indicazioni particolari per l’applicazione dei Lea
    • allegato 4: descrive il ruolo delle Regioni in materia di Lea
    • allegato 5: riporta gli impegni assunti dalle Regioni per la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero
  • DM 22 luglio 1996 ("Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe")
  • DM 10 settembre 1998 (Esenzioni per Gravidanza)
  • DM 28 maggio 1999, n. 329 ("Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti")
  • DM 27 agosto 1999 n. 332 ("Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe")
  • DM 18 maggio 2001, n. 279 ("Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie")
  • DM 12 dicembre 2001 (“Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”).  Definisce un insieme di indicatori, riferiti ai diversi livelli di assistenza, attraverso i quali, partendo da dati di base, è possibile ottenere informazioni sintetiche sull’attività svolta dalle aziende sanitarie locali, la diffusione dei servizi, le risorse impiegate, i costi, i risultati ottenuti
  • DPCM 16 aprile 2002: ha inserito nel DPCM 29 novembre 2001 l’allegato 5 sulle liste di attesa
  • DPCM 28 novembre 2003: modifica il decreto sui Lea, inserendo nei Livelli alcune certificazioni mediche precedentemente escluse
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003): l’art. 54 specifica la procedura per modificare i Lea.
  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005): il comma 169 affida al Ministro della Salute il compito di fissare “gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza”, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle prestazioni incluse nei Lea siano uniformi sul territorio nazionale
  • Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005: prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza cui è affidato il compito di verificare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.
  • DM 21 novembre 2005: istituisce il Comitato permanente di verifica dei Lea
  • DPCM del 5 marzo 2007: modifica alcuni parti del DPCM 29 novembre 2001,con particolare riferimento alla non autosufficienza
  • DM 23 novembre 2012: definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie 

     


Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



Condividi

Tag associati a questa pagina

Argomenti - Servizio sanitario nazionale e LEA


Argomenti