Data di pubblicazione: 30 novembre 2020
FONTE: Ministero della Salute
Infezione da Trichine - Prevenzione e controllo
Capitolo 1. Attività svolta
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/1375 del 10 Agosto2015, le Autorità Competenti degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione Europea i dati concernenti la situazione epidemiologica nazionale per quanto riguarda la ricerca delle Trichinelle,Secondo quanto stabilito dall’Allegato IV, Capitolo I, punto A del medesimo Regolamento.
Gli allevamenti intensivi possono essere classificati, su richiesta degli Operatori del Sistema Alimentare (OSA) “ufficialmente esenti” da Trichinelle. L’Autorità territorialmente competente, al fine di accogliere tale richiesta, deve attuare quanto previsto dall’articolo 10 di tale Regolamento. Dal punto di vista dei controlli ufficiali, l’esame per la ricerca di trichinella si esegue mediante prelievo di campioni dalla carcassa degli animali sensibili (suini ed equidi).
Per le partite di animali provenienti da allevamenti esentiè possibile l’applicazione della deroga di cui all’articolo 3, comma 3 del Regolamento di cui trattasi per quanto riguarda il campionamento sistematico delle carcasse.Lo stato sanitario degli allevamenti è registrato nella Banca Dati Nazionale dei Suini (BDN), regolamentata dal D.Lvo n.200 del 26/10/2010 (Attuazione della Direttiva CE 71/2008). Per quanto riguarda i suini domestici, i cinghiali destinati al consumo familiare privato e i cinghiali allevati a scopo commercialepur se esclusi dal campo di applicazione del Reg.(UE)2015/1375, rimangono in vigore le Linee Guida per la corretta applicazione del Reg. 2075/2005 del 10 maggio 2007, laddove è previsto che le Regioni e le Province Autonome, in base ad una valutazione del rischio, programmino l’ispezione post mortem ed il relativo campionamento al fine dell’esame trichinoscopicosulle carcasse di tali animali. Qualora dovesse mancare una programmazione regionale o nel caso in cui la valutazione preliminaredovesse concludere che esistono profili di rischio, le visite ed i campionamenti sulle macellazioni domiciliari di suini dovranno essere svolte in maniera sistematica.
Considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi sempre a rischio di infestazione da Trichine, la gestione dal punto di vista sanitario degli animali abbattuti a caccia e destinati all’immissione sul mercato viene effettua ai sensi di quanto previsto dall’allegato III, sez. IV, capitolo II, del regolamento CE n. 853/2004, che prevede l’invio delle carcasse ad un centro di lavorazione della selvaggina dove, nell’ambito dell’ispezione post mortem, eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, sez. IV, capo VIII, del regolamento CE n. 854/2004, viene prelevato il campione per effettuare l’esame trichinoscopico.Per quanto riguarda i cinghiali selvatici abbattuti a caccia e destinati al consumo privato, le succitate Linee Guida prevedono che le Regioni e le Province Autonome, in collaborazione con le Autorità preposte al controllo venatorio, definiscano le modalità per l’esecuzione dei campionamenti considerato il rischio che le carni di tali animali possono rappresentare per l’uomo.
I dati sotto indicati per gli animali macellati (suini ed equidi), corrispondono alla comparazione tra le informazioni inviate dalle Regioni al Ministero della Salute e quanto da loro registrato nella sezione apposita delle relative BDN. Nei casi in cui le Regioni abbiano alimentato correttamente le sezioni corrispondenti della BDN, il “Reporting Officer” (c/o DGSAF) ha autorizzato il trasferimento diretto dei medesimi dati su “Sinzoo” (Sistema informatico nazionale per la raccolta dei dati delle attività di controllo per le zoonosi) anche ai fini della rendicontazione EFSA. Tale sistema di registrazione dei controlli ha l’obiettivo di alleggerire significativamente gli adempimenti in carico ai servizi veterinari territoriali e regionali.
La Tabella 1 riepiloga l’andamento dell’assegnazione dello stato di “esente da Trichine” agli allevamenti, distinto per Regione di appartenenza:
Tabella 1
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