FONTE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Capitolo 5b. Analisi critica e conclusioni
L’attività di controllo svolta dall’Autorità doganale ed i risultati conseguiti hanno continuato a testimoniare il forte impegno dell’Agenzia sia nel settore merci che in quello passeggeri internazionali.
Le innovazioni e le semplificazioni adottate in seguito all’entrata in vigore dal 1° maggio 2016 del nuovo codice doganale unionale (Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013) hanno consentito agli operatori economici di flussare telematicamente le proprie dichiarazioni doganali e scaricare il relativo prospetto di svincolo in totale autonomia, senza più recarsi in dogana.
I documenti che accompagnano la dichiarazione doganale necessari all’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale, a partire dal 1° maggio 2016, possono essere forniti alla dogana non più sistematicamente, ma solo se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali. Sul nuovo codice doganale unionale l’Agenzia ha organizzato in passato eventi formativi ed informativi a favore dei propri dipendenti.
Per informazioni di dettaglio sul nuovo codice doganale unionale si rimanda, come già fatto nelle precedenti relazioni, al seguente link sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Come già rappresentato nelle precedenti relazioni annuali, l’ormai avvenuta implementazione dello sportello unico doganale nei settori di competenza del Ministero della salute (coerentemente alla “Dichiarazione di Venezia in materia di dogana elettronica e implementazione dello Sportello Unico nell’Unione Europea” sottoscritta dai Direttori Generali delle dogane degli Stati Membri dell’UE il 14 e 15 ottobre 2014) ha confermato i benefici in termini di riduzione di tempi e costi di sdoganamento, il miglioramento della qualità dei controlli da parte di entrambe le amministrazioni, che ora possono concentrare in un solo momento le attività di verifica, con evidenti vantaggi per tutti gli operatori.
Come indicato in altra parte della Relazione (Capitolo 3A), si è verificato un lieve aumento di circa il 1,5 % del numero delle operazioni commerciali di importazione di prodotti rientranti nella disciplina del Piano, con una diminuzione di circa l’2,7 % delle infrazioni rilevate nel 2019 rispetto all’anno precedente (anche per quest’anno, da ricondursi in buona parte alla sempre più completa automatizzazione del processo, con una conseguente forte responsabilizzazione dell’operatore), con un livello di presidio che ha visto comunque un incremento di quasi il 10 % del numero dei controlli fisici/documentali/scanner, a testimonianza della sempre costante attenzione dell’Agenzia nel particolare settore alimentare.
Criticità connesse alla mancanza di deterrenza del dispositivo ed alla necessità di migliorare l’attuazione della responsabilità delle società commerciali di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001.
Si ribadisce, come per gli anni passati, che l’esperienza operativa induce a ritenere che nel settore in argomento potrebbe essere utile, in caso di violazioni, prevedere, oltre alla sanzione penale della reclusione, la concorrente applicazione - in pendenza di procedimento penale - di misure interdittive e cautelari a carico del soggetto giuridico, rendendo effettiva ed estesa l’applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2001.
Nel commercio internazionale, il soggetto “agente” dell’illecito è, di fatto, la società commerciale. In questo ambito, il dispositivo sanzionatorio è di fatto carente e di scarsa rilevanza, poiché i termini prescrizionali brevi connessi alla pena minima prevista, nonché, in generale, la lunghezza dei procedimenti penali, non impediscono la pianificazione delle frodi agroalimentari, né la reiterazione degli illeciti, soprattutto quando le violazioni derivano da processi di lavorazione industriale standard.
Le attuali previsioni normative prevedono, infatti, per l'assunzione delle sanzioni a carico dell'ente, previste in "quote", il riconoscimento giudiziario del "deficit organizzativo dell'impresa", di modo che la responsabilità della azienda si aggiunga a quella della persona fisica che materialmente ha commesso il reato[1].
Appare utile segnalare che, nel merito, potrebbero risultare efficaci e dotate di maggior effetto deterrente anche le misure che consentano, pendente procedimento penale, già a partire dalla prima o dalla seconda notizia di reato o sequestro a carico della medesima azienda, il rafforzamento della sorveglianza presso le sedi ed i magazzini societari, istituendo una vigilanza amministrativa speciale a cura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per i rispettivi ambiti di competenza direttamente con i propri Organi ispettivi o tramite reparti specialistici delle FF.PP.
[1] Ogni anno centinaia di procedimenti penali relativi a reati commessi nel commercio internazionale – di fatto e nell’interesse – dal soggetto agente “impresa commerciale “, non portano conseguenze né per le persone fisiche (prescrizione per una parte considerevole dei reati previsti dagli artt. 515 e 517 c.p.) né per il soggetto giuridico “impresa” che secondo le rilevazioni condotte dall’Agenzia risulta iscritta nei registri previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 solo in un numero minore di casi (FONTE: ADM - conteggio procedimenti penali riscontrati con rilevazione delle CNR e delle iscrizioni a Modello 21 R.G.NR.).
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