FONTE: Ministero della Salute
Capitolo 3a. Azioni correttive
Dall’analisi delle relazioni annuali relative al 2019, pervenute attraverso il consolidato flusso di rendicontazione dei dati di attività tra le regioni, le province autonome e il competente ufficio del Ministero della Salute, si rileva che le principali criticità organizzative o strutturali riscontrate nell’attività ispettiva portata avanti dai Servizi Veterinari locali riguardano:
Nei casi di riscontro di carenze strutturali e funzionali presso gli operatori ispezionati, che si dovessero configurare come non conformità alla normativa, così come stabilito dal PNAA 2018-2020, l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente comunica, per ciascuna carenza, le seguenti disposizioni al legale rappresentante dell’impresa:
In caso di grave non conformità il Servizio Veterinario ASL/Regione, così come previsto dalla normativa può procedere alla sospensione o revoca dell’autorizzazione.
A queste prescrizioni si aggiungono, a seconda del tipo e della gravità delle non conformità, eventuali sanzioni amministrative pecuniarie o, se del caso, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Nel 2019, sono state comminate n. 119 sanzioni pecuniarie e n. 2 denunce all’Autorità Giudiziaria. (cfr. tab. 2/1).
Per quanto attiene, invece, ai mangimi oggetto di campionamento che risultano non conformi all’analisi di laboratorio, i provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale, prevedono che i prodotti debbano essere distrutti, o in alternativa, ritirati dal commercio, previa autorizzazione dell’Autorità Competente locale, per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove possibile come ad es. per contaminazioni da Salmonella Spp.) a spese del detentore o del proprietario.
L’Autorità Sanitaria, inoltre, previa analisi del rischio, può decidere di destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o, ancora, destinarli ad usi diversi dall’alimentazione animale. I provvedimenti sono comunque sempre valutati caso per caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all’entità e/o alla gravità dell’episodio accertato.
Nell’ eventualità di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e/o per la sanità animale o per l’ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi illustrate nelle “Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi”, con la comunicazione al punto di contatto nazionale ed europeo nel caso di mangimi inviati all’esterno del territorio italiano.
Tutte queste attività necessitano di un buon coordinamento e comportano una stretta collaborazione tra Autorità Competenti delle varie Regioni e P.A. Ciò soprattutto nei casi in cui si rilevano non conformità in mangimi prodotti da stabilimenti siti in altri territori, spetta infatti all’Autorità territorialmente competente svolgere i dovuti accertamenti sulle strutture interessate poste sotto il loro controllo.
Nell’anno 2019 il numero di non conformità totali è stato di n. 81 (cfr. tab. 2/3).
CONTROLLI ALL’IMPORTAZIONE
Con riferimento alle non conformità descritte al Capitolo 2, si evidenzia quanto segue:
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