FONTE: Ministero della Salute
Capitolo 2. Risultati
I focolai di Peste suina africana notificati nel 2019 sono stati 64, di cui 0 nel domestico e 63 nel selvatico e 1 nell’ambito dei controlli dei suini bradi abbattuti.
Le norme in materia di PSA prevedono l’abbattimento di tutto l’effettivo dell’azienda in seguito alla notifica di focolaio di malattia. Oltre a ciò, a partire dall’azienda infetta vengono estesi a raggio i controlli clinici e sierologici, nelle aziende circostanti ed in quelle epidemiologicamente correlate alla sede del focolaio.
In caso di focolaio di malattia in un capo selvatico o cacciato, si procede con l’istituzione della zona infetta, a partire dal luogo di ritrovamento del capo infetto o del luogo di abbattimento, ed in detta area i controlli sierologici vengono estesi anche agli allevamenti suinicoli eventualmente presenti.
Anche nel 2019 è proseguito, anzi è migliorato ulteriormente, il trend epidemiologico favorevole, con l’assenza di focolai nel domestico, ed un esiguo numero di focolai nel selvatico. Le più recenti positività virologiche riscontrate in maiali bradi risalgono al 22 gennaio 2019, e nei cinghiali all’8 aprile 2019.
Grazie all’insieme di attività di verifica e controllo implementate, ivi incluse le campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cacciatori ed operatori del settore, risultati favorevoli sono stati raggiunti anche nell’ambito dei controlli effettuati nel corso della campagna venatoria. Nell’ambito delle attività di sorveglianza passiva nel cinghiale, sono stati inoltre testati 259 capi, di cui 2 hanno dato esito positivo ai test virologici.
La presenza della malattia in un territorio comporta l’istituzione delle zone di restrizione e il conseguente divieto di uscita di carni suine e prodotti contenenti carni suine e sottoprodotti, dalle zone di restrizione. La normativa prevede apposite deroghe a tale divieto, per impedire il blocco totale del settore commerciale e i conseguenti gravi danni economici del settore suinicolo per quei Paesi che non riconoscono il principio di regionalizzazione. Il Ministero e la Regione Sardegna, per il tramite dell’UVAC e dei Servizi veterinari ASL, provvedono ciascuno per la parte di competenza alla verifica dei requisiti necessari per l’accesso alla deroga delle ditte che richiedono l’autorizzazione all’esportazione al di fuori della Sardegna di carni fresche suine e prodotti a base di carne suina. Le ditte autorizzate possono rifornirsi di carni provenienti dall’Italia continentale per la successiva lavorazione e trasformazione, oppure possono utilizzare materie prime di provenienza regionale, solo da aziende controllate e certificate, e sottoporle ad appositi trattamenti termici finalizzati ad eliminare l’eventuale presenza del virus.
Segui l'argomento negli altri capitoli