FONTE: Ministero della Salute
Capitolo 1. Attività svolta
La presente scheda riporta le attività di sorveglianza svolte nel corso del 2019 dai Servizi Veterinari regionali e locali e dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), esercitate nell’ambito della produzione, della distribuzione, della detenzione, della fornitura e dell’impiego dei medicinali veterinari, al fine di garantirne:
Tali attività hanno l’obiettivo di assicurare lo stato di salute e benessere degli animali, tutelare la sanità pubblica assicurando l’assenza di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale oltre i limiti massimi consentiti dalle normative nazionali e/o comunitarie, prevenire i rischi per l’ambiente dovuti all’uso improprio di queste sostanze nel settore zootecnico.
L’attività di ispezione e verifica, predisposta tenendo conto del numero minimo di controlli previsti dalle norme vigenti, ha interessato:
Nel corso delle ispezioni e verifiche sono stati valutati il mantenimento dei requisiti generali (strutturali e di gestione) degli impianti della filiera ai fini della conferma delle autorizzazioni rilasciate, la corretta tenuta dei registri di carico e scarico, dei registri dei trattamenti e/o delle scorte laddove autorizzati, le prescrizioni veterinarie, i quantitativi e tipologie dei medicinali veterinari in uso presso le aziende zootecniche e la verifica della loro coerenza alla realtà zootecnica e alla situazione epidemiologica, il rispetto dei tempi di attesa, le modalità di gestione dei medicinali non utilizzati e/o scaduti, ecc.
Al fine dell’effettuazione omogenea e coordinata delle suddette attività, il Ministero della Salute ha emanato, con nota prot. n. DGSA/1466/P del 26 gennaio 2012, le “Linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzione e l’impiego dei medicinali veterinari”. Tale documento include una checklist per l’effettuazione dei controlli ufficiali presso tutte le strutture soggette a verifiche di farmacosorveglianza, la cui compilazione permette l’attribuzione a ciascun operatore di un punteggio finale e la conseguente definizione di una classe di rischio:
È previsto inoltre un livello minimo di controlli/anno pari al 33% che non comprende le attività di distribuzione all’ingrosso, autorizzati anche alla vendita diretta, gli impianti autorizzati alla tenuta delle scorte di medicinali veterinari o gli impianti in cui viene dichiarata l’assenza di trattamenti, i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi per cui sussiste l’obbligo della verifica annuale ai sensi degli articoli 68, 71, 79 e 80 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193.
Per quanto sopra, le Regioni e Province autonome predispongono, ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, piani di sorveglianza sugli operatori della filiera del medicinale veterinario tenendo conto della significatività ed efficacia degli interventi da attuare e di indicatori di rischio.
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Vedi anche
Nella Relazione
Nel PNI 2015-2018
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