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Depositi doganali (Direttiva 97/78/CE, artt. 12 e 13)

FONTE: Ministero della Salute

Capitolo 1. Attività svolta

Attività svolta dal personale del PIF presso Depositi autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 della Direttiva 97/78/CE .

Nel 2019 i depositi riconosciuti in Italia ai fini del magazzinaggio di prodotti non conformi alla normativa europea e che, pertanto, non possono essere introdotti e immessi in commercio nel territorio UE (articoli 12 e 13 della Direttiva 97/78/CE) sono in totale 6.

Rispetto al precedente anno, il numero dei depositi doganali è aumentato in quanto ha ottenuto l’autorizzazione alla movimentazione di merci non destinate al mercato dell’UE un nuovo deposito. In generale, le suddette strutture per essere autorizzate a svolgere le suddette attività devono rispettare determinati requisiti previsti dalla normativa europea e sono posti sotto la responsabilità dei Posti d’Ispezione Frontalieri di Bologna, Civitavecchia, Genova (responsabile di 2 Depositi Doganali) e Torino Caselle (responsabile di 2 Depositi Doganali) territorialmente competenti.

L’attività nel 2019 è stata svolta esclusivamente presso 2 depositi doganali autorizzati, in quanto negli altri depositi non sono state movimentate spedizioni non destinate all’mercato dell’Unione europea. In totale, sono state introdotte all’interno dei suddetti depositi n 1117 partite di prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, scortate da relativo DVCE rilasciato dal PIF di entrata nell’Unione europea (Tabella A).

Tutte le suddette partite, all’atto d’introduzione nel deposito/provveditoria, sono state sottoposte, in conformità alla normativa europea di riferimento, a controlli documentali e d’identità da parte del veterinario del PIF responsabile del deposito.

Tabella A - Merci non conformi introdotte nei depositi doganali italiani/provveditorie autorizzate ai sensi degli articoli 12 e 13 della Direttiva 97/78/CE
TabA

All’atto di uscita dal deposito/provveditoria sono stati rilasciati, in totale, n.4146 Certificati per provviste di bordo e per prodotti di origine animale destinati a basi militari USA/NATO, non destinati all’immissione in commercio nel territorio dell’UE (vedi tabella B).

Tabella B - Merci non conformi spedite dai depositi doganali italiani autorizzati ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 13 della Direttiva 97/78/CE
TabB
(1) Le partite sono costituite da prodotti misti ai sensi di quanto previsto dalla Decisione 2000/571/CE.


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Data di pubblicazione: 30 novembre 2020

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