FONTE: Ministero della Salute
Controllo degli allevamenti, classificazione e monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione
Capitolo 1. Attività svolta
I molluschi bivalvi vivi (MBV), ad eccezione dei pettinidi, possono essere raccolti solo in zone di produzione classificate, quindi allevamenti, banchi naturali o aree di stabulazione. Nel 2019 sono stati rendicontati 248 allevamenti di molluschi bivalvi, di cui 111 dislocati in zone di produzione di tipo A, dove è consentita la raccolta e l’utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi, 136 zone di produzione di tipo B, dalle quali è consentita la raccolta dei molluschi bivalvi e l’utilizzo per il consumo umano soltanto dopo che gli stessi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o dopo un congruo periodo in area di stabulazione e 1 in zone di produzione di tipo C in cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto previa stabulazione di lunga durata. I banchi naturali gestiti da imprese/consorzi sono 274, di cui 162 situati in zone di produzione di tipo A, 112 in zone di tipo B. Si contano 107 zone di produzione di libera raccolta di cui 61 classificate di tipo A, 40 di tipo B, 6 di tipo C. Inoltre sono presenti 3 aree di stabulazione di classe A.
La Tabella 1.1 riporta i dati riferiti al 2019 pervenuti dalle regioni sulle zone di produzione e stabulazione molluschi classificate.
Tabella 1.1
Nei grafici 1, 2 e 3 è riportato il dato nazionale totale del 2019 relativo alle diverse zone di produzione confrontati con gli anni 2017 e 2018.
Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3
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Controllo degli stabilimenti di depurazione e spedizione molluschi
Gli stabilimenti di molluschi bivalvi vivi (MBV) attivi al 31 dicembre 2019, sono suddivisi, come attività, in 136 Centri di Depurazione Molluschi (CDM) e 467 Centri di spedizione Molluschi (CSM). Tutti i MBV destinati al consumo umano diretto, indipendentemente dalla zona di produzione, possono essere immessi sul mercato solo dopo il passaggio in un centro di spedizione. Gli stabilimenti di MBV necessitano di riconoscimento ai sensi dell’articolo 4 del reg. (CE) 853/2004. Il numero di riconoscimento, che viene anche apposto sull’etichetta del prodotto confezionato all’interno del marchio CE, viene rilasciato dalla regione di competenza e registrato nel sistema S.Inte.S.I.S –Strutture SINTESI stabilimenti che aggiorna in modo costante l’elenco degli stabilimenti riconosciuti e visibili da ogni stato membro. In Tabella 1.2 è riportato il numero totale di stabilimenti attivi, per singola regione, al 31 dicembre 2017 e 2018 e 2019.
Tabella 1.2 - Numero di stabilimenti riconosciuti per singola regione
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Vedi anche
Nella Relazione
Nel PNI 2015-2018
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