FONTE: Ministero della Salute
Piani di monitoraggio per la ricerca del fipronil nella filiera del pollame
Capitolo 3a. Azioni Correttive
Nel caso in cui i campioni di uova prelevate abbiano fornito valori di contaminazione >/= 0.005 mg/kg per fipronil e/o >/= a 0,01 mg/kg per amitraz, tutto l’allevamento è stato immediatamente posto sotto sequestro con blocco delle movimentazioni di uova, animali e pollina e le uova destinate alla distruzione come categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009.
In questo caso, l'operatore del settore alimentare può optare, previo accordo con l'AC, per una delle seguenti opzioni:
Al primo esito favorevole dell'autocontrollo, l'OSA può chiedere all'autorità competente il campionamento ufficiale a proprie spese. Se il controllo ufficiale risulta conforme, l'autorità competente può revocare misure restrittive sulle uova che possono essere destinate al consumo umano.
Le galline alla fine della loro carriera sono destinate alla distruzione come sottoprodotti di categoria 1 a meno che l'OSA non richieda, a proprie spese, un controllo ufficiale. Se questo controllo ufficiale, sul grasso, risulta conforme, è possibile destinare la carne di animali macellati per il consumo umano.
Qualora nell’allevamento posto sotto sequestro siano risultati presenti più gruppi in produzione oltre a quello risultato positivo, le uova prodotte da tali altri gruppi sono state destinate al consumo alimentare solo previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente e dopo esito conforme di campionamenti ufficiali effettuati, a spese del responsabile dell’allevamento, sulle uova prodotte da tali gruppi.
Nel periodo di riferimento in seguito ai campionamenti disposti dagli UVAC sono stati rilevati 5 risultati sfavorevoli per la presenza non autorizzata di fipronil in uova in guscio (3) e ovoprodotti (2) provenienti da altri Stati membri. Per ciascuno di tali riscontri gli uffici hanno immediatamente provveduto a trasmettere una notifica attraverso il sistema RASFF.
In accordo alla normativa nazionale (D.Lgs. 30-1-1993 n. 28) le successive cinque partite di merci della stessa tipologia e provenienza sono sottoposte ad un controllo sistematico con blocco delle partite fino all’ottenimento dei risultati degli esami di laboratorio.
Tale misura restrittiva si esaurisce solo ad esito favorevole dei cinque controlli consecutivi.
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