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Alimenti di origine animale - Controlli sanitari all'importazione

FONTE: Ministero della Salute

Alimenti di origine animale - Controlli sanitari all'importazione

Capitolo 1. Attività svolta

In accordo con la legislazione europea, i controlli all’importazione sugli alimenti di origine animale provenienti da Paesi terzi sono svolti dai posti di ispezione frontaliera (PIF) che sono riconosciuti ed abilitati ad effettuare i controlli veterinari secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio 97/78/CE e del Regolamento (CE) n. 136/2004. Tale normativa prevede che sulle partite di alimenti di origine animale importati ed elencati nella decisione della Commissione 2007/275/CE siano effettuati i seguenti controlli veterinari:

  • documentali: per la verifica dei certificati e degli altri documenti ufficiali che accompagnano la partita;
  • di identità: per accertare la corrispondenza tra le informazioni contenute nei documenti ufficiali ed i prodotti importati;  
  • fisici: per ispezionare materialmente il prodotto e se necessario prelevare campioni per l’esecuzione di analisi di laboratorio.

Tutte le partite di alimenti di origine animale presentate per l’importazione sono sottoposte a controlli documentali e d’identità, mentre i controlli fisici ed, eventualmente, i campionamenti per le analisi di laboratorio sono eseguiti su una percentuale variabile di partite (tabella 1, colonne 4, 7, 8). Tale percentuale dipende da diversi fattori tra cui i rischi associati a determinati alimenti e alle loro provenienze, i flussi d’importazione, la necessità di attuare misure di salvaguardia o controlli rafforzati e da frequenze di controllo programmate.

 A riguardo, si evidenzia che secondo la normativa sui controlli veterinari alle importazioni, i campionamenti dei PIF per l’esecuzione dei test di laboratorio possono essere condotti:

  • per sospetto,
    • derivato da informazioni o dati disponibili su possibili rischi e irregolarità,
    • nato in seguito a una notifica di allerta europea (controlli rafforzati, obbligatori), che è scaturita da una precedente partita della medesima tipologia e provenienza,
    • in applicazione di una misura di salvaguardia nazionale o europea (controlli obbligatori),
  • in modo casuale,
    • a scopo di monitoraggio, volti ad accertare la conformità alla normativa europea rispetto alla presenza negli alimenti di residui non autorizzati o altre sostanze nocive o di microrganismi, loro tossine e metaboliti.

In riferimento ai controlli casuali, conformemente al Regolamento (CE) n. 136/2004 anche per il 2017 si è provveduto ad impostare un piano nazionale di monitoraggio sui controlli di laboratorio volti alla ricerca dei residui, sostanze nocive e di microrganismi, loro tossine e metaboliti negli alimenti di origine animale presentati per l’importazione in Italia. Il piano (denominato Piano nazionale di monitoraggio per i controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale importati dai Paesi terzi)  è trasmesso annualmente ai PIF e per conoscenza ai laboratori competenti (nota DGSAF 0028827 del 19/12/2016), mentre, come valutato positivamente dalla Commissione europea nel corso di un audit del 2015, non viene pubblicato così che gli operatori non siano informati in anticipo sulle partite che potrebbero essere selezionate per i test a sondaggio effettuati dai PIF.

Lo scopo del piano è quello di uniformare e razionalizzare i controlli di laboratorio a livello nazionale sulla base della natura degli alimenti di origine animale e dei rischi ad essi associati, della quantità delle partite importate nonché dei risultati di controlli precedenti. In particolare si assicura un’attività di controllo di base uniforme dal punto di vista quantitativo tra tutti i PIF nazionali attuando, se necessario, esami mirati in base alla provenienza da determinati Paesi terzi o in base alle tipologie di alimenti di origine animale o per particolari sostanze o microrganismi.


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Data di pubblicazione: 30 giugno 2018

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