Data di pubblicazione: 30 giugno 2016
FONTE: Ministero della Salute
Infezione da Trichine - Prevenzione e controllo
Capitolo 1. Attività svolta
La tabella 1 riepiloga l’andamento dell’assegnazione dello stato di “esente da Trichine” agli allevamenti suinicoli. Il dato nazionale è disponibile nella sezione “Qualifiche sanitarie” della Banca Dati Nazionale dei Suini (BDN).
Dai dati indicati nella tabella è evidente l’incremento degli allevamenti suinicoli che hanno chiesto e ottenuto l’assegnazione dello stato di “esente da Trichine”. Tali allevamenti sono rappresentati da holdings condotte con tecniche produttive da ingrasso o riproduzione in regime di stabulazione controllata dal punto di vista dell’applicazione delle norme igienico sanitarie e di biosicurezza.
Sempre dalla osservazione della stessa tabella, è possibile dedurre che l’attività di controllo ai fini del mantenimento dello stato sanitario è in corso e che nell’anno 2015 la qualifica sanitaria di “esente da Trichine” è stata revocata a n.36 allevamenti.
La distribuzione degli allevamenti suinicoli ed equini è consultabile nella sezione “Statistiche” della BDN che è pubblica.
I dati indicati nelle tabelle 2.1 e 2.2, per quanto concerne il numero, la tipologia di allevamento zootecnico e le aziende sottoposte a controllo, sono tratti da quanto registrato nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 marzo 2016.
Quanto indicato per i dati di macellazione corrisponde alla comparazione tra le informazioni inviate dalle Regioni al Ministero della Salute e quanto i SS.VV hanno registrato nella sezione apposita della BDN (suini ed equini).
Per quanto riguarda la Tabella 2.3, le informazioni pervenute dalle Regioni indicano che il numero totale di suini provenienti da allevamenti nazionali da “ingrasso” macellati per l’anno 2015 è stato di 10.343.805 di cui saggiati 9.675.356.
Il numero degli animali testati risulta inferiore a quello di quelli macellati poiché l’Italia, come comunicato alla Commissione Europea nell’ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare del 15 Settembre 2015, si è avvalsa delle deroghe previste all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, lettera a) del Reg. (UE) 2015/1375. L’attività di rendicontazione alla Commissione Europea svolta negli ultimi 8 anni è stata utile per consentire all’Italia di potersi avvalere di tali deroghe.
I dati indicati nelle tabelle da 2.4 a 2.6, riportano la situazione dei controlli rilevata al 31 Dicembre 2015 per quanto riguarda cavalli macellati di provenienza nazionale, cinghiali di allevamento macellati e cinghiali selvatici abbattuti a caccia.
Nel 2015 si è verificato un focolaio di trichinellosi in regione Liguria.
Durante il mese di febbraio, presso un ospedale di Genova, sono stati ricoverati 52 soggetti di cui 18 bambini.
Tutti i pazienti avevano partecipato al cenone di capodanno organizzato in un agriturismo che non deteneva animali e pare avesse acquistato tutte le materie prime destinate alla cena in supermercati e negozi della zona.
L’indagine epidemiologica effettuata dal servizio veterinario territorialmente competente non è riuscita ad identificare l’alimento causa dell’infezione in quanto la rintracciabilità dei salumi è risultata assente, il quantitativo di carne acquistata (7 kg + 3Kg) non è sembrato congruente con i quantitativi necessari alla preparazione del menù dichiarato e gli alimenti (salumi) ancora presenti presso il locale sono risultati negativi alle Trichine.
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/1375 del 10 Agosto 2015, le Autorità Competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere alla Commissione Europea i dati concernenti la situazione epidemiologica nazionale per quanto riguarda la ricerca delle Trichine. Secondo quanto stabilito dall’Allegato IV, Capitolo I, punto A del medesimo Regolamento, gli allevamenti intensivi possono essere classificati, su richiesta degli Operatori del Sistema Alimentare (OSA) “ufficialmente esenti” da Trichine. L’Autorità territorialmente competente, al fine di accogliere tale richiesta, deve attuare quanto previsto dall’articolo 10 da tale Regolamento. Dal punto di vista dei controlli ufficiali afferenti alle fasi della macellazione, l’esame trichinoscopico rappresenta una attività istituzionale che integra i controlli ufficiali e si esegue mediante prelievo di campioni dalla carcassa degli animali sensibili (suini ed equidi).
Per le partite di animali provenienti da allevamenti esenti nei quali si pratichi la stabulazione controllata, è possibile l’applicazione della deroga di cui all’articolo 3, comma 3 del Regolamento di cui trattasi per quanto riguarda il campionamento sistematico delle carcasse.
Lo stato sanitario degli allevamenti è registrato nella Banca Dati Nazionale dei Suini (BDN), regolamentata dal D.Lvo n.200 del 26/10/2010 (Attuazione della Direttiva CE 71/2008). Per quanto riguarda i suini domestici ed i cinghiali destinati al consumo famigliare privato, pur se esclusi dal campo di applicazione del Reg.(UE)2015/1375, rimangono in vigore le Linee Guida per la corretta applicazione del Reg. 2075/2005 del 10 maggio 2007, laddove è previsto che le Regioni e le Province Autonome, in base ad una valutazione del rischio, programmino l’ispezione post mortem ed il relativo campionamento al fine dell’esame trichinoscopico sulle carcasse di tali animali. Qualora dovesse mancare una programmazione regionale o nel caso in cui la valutazione preliminare dovesse concludere che esistono profili di rischio, le visite ed i campionamenti sulle macellazioni domiciliari di suini dovranno essere svolte in maniera sistematica.
Considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi sempre a rischio di infezione da Trichine, la gestione dal punto di vista sanitario degli animali abbattuti a caccia e destinati all’immissione sul mercato viene effettua ai sensi di quanto previsto dall’allegato III, sez. IV, capitolo II, del regolamento CE n. 853/2004, che prevede l’invio delle carcasse ad un centro di lavorazione della selvaggina dove, nell’ambito dell’ispezione post mortem, eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, sez. IV, capo VIII, del regolamento CE n. 854/2004, viene prelevato il campione per effettuare l’esame trichinoscopico. Per quanto riguarda i cinghiali selvatici abbattuti a caccia e destinati al consumo privato, le succitate Linee Guida prevedono che le Regioni e le Province Autonome, in collaborazione con le Autorità preposte al controllo venatorio, definiscano le modalità per l’esecuzione dei campionamenti considerato il rischio che le carni di tali animali possono rappresentare per l’uomo.
I dati per gli animali macellati (suini ed equidi), corrispondono alla comparazione tra le informazioni inviate dalle Regioni al Ministero della Salute e quanto da loro registrato nella sezione apposita delle relative BDN. Nei casi in cui le Regioni abbiano alimentato correttamente le sezioni corrispondenti della BDN, il “Reporting Officer” (c/o DGSAF) ha autorizzato il trasferimento diretto dei medesimi dati su “Sinzoo” (Sistema informatico nazionale per la raccolta dei dati delle attività di controllo per le zoonosi) anche ai fini della rendicontazione EFSA. Tale sistema di registrazione dei controlli ha l’obiettivo di alleggerire significativamente gli adempimenti in carico ai servizi veterinari territoriali e regionali.
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