Data di pubblicazione: 30 giugno 2016
FONTE: Ministero della Salute
Piano Nazionale Residui
Capitolo 3A - Azioni correttive
A seguito del riscontro di una non conformità, i Servizi Veterinari adottano tutte le azioni necessarie, previste dal d. lgs. del 16 marzo 2006, n. 158, in particolare dall’articolo 22 (Sequestro degli allevamenti), 23 (misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui), 25 (Misure da adottare in caso di infrazione) e 26 (Misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto), al fine di identificarne l’origine e le cause.
Nel marzo 2013, sono state emanate le Linee guida applicative del d. lgs. del 16 marzo 2006, n. 158, finalizzate ad armonizzare i controlli ufficiali volti alla ricerca dei residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione.
Le informazioni relative alle azioni a seguito di non conformità, confluiscono nel “Questionario sulle attività conseguenti a non conformità” che è costituito da una prima parte contenente le informazioni relative alla non conformità riscontrata e da una seconda parte che riassume gli esiti delle valutazioni e dei successivi accertamenti. I questionari devono essere trasmessi al Ministero della Salute, tramite il sistema informatico NSIS/PNR, entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il dato di seguito riportato risulta non esaustivo in quanto risente di informazioni parziali presenti in alcuni questionari. Inoltre, in diversi casi, alla data della trasmissione, le indagini risultano ancora in corso e pertanto non è possibile stabilire la causa della contaminazione.
In linea generale, per i 3 tipi di piano (Piano, Sospetto ed Extrapiano) e le differenti tipologie di campionamento sono state adottate le seguenti azioni:
Per le sostanze antibatteriche, comprese i sulfamidici e chinolonici (B1), come anche per gli altri prodotti medicinali veterinari autorizzati, sono state registrate delle non conformità a seguito delle attività di farmacosorveglianza, imputabili sostanzialmente a trattamenti non registrati per la molecola riscontrata, mancato rispetto dei tempi di attesa e sospetto trattamento illecito.
Per le sostanze appartenenti al gruppo A4 – zeranolo e metaboliti – non è stato evidenziato alcun trattamento illecito, ma la presenza del residuo è stata attribuita alla contaminazione del mangime da micotossine.
Per le sostanze appartenenti al gruppo B3 (sostanze ed agenti contaminanti per l’ambiente), in particolare le aflatossine, la principale fonte contaminazione è stata identificata nella contaminazione del mais.
Si rileva in particolare che la maggior parte delle non conformità di campioni di latte per presenza di aflatossina M1 sono state riscontrate nel secondo semestre del 2015, in considerazione della prolungata siccità estiva, che ha determinato un’accresciuta contaminazione da aflatossine nelle produzioni di mais e di latte.