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Depositi doganali (Direttiva 97/78/CE, artt. 12 e 13)

FONTE: Ministero della Salute

Depositi autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 della Direttiva 97/78/CE - Controlli svolti dal personale dei PIF

Capitolo 3b. Interventi per il miglioramento del sistema dei controlli

L’attività di controllo delle partite non conformi immagazzinate all’interno dei depositi doganali autorizzati (articoli 12 e 13 della Direttiva 97/78/CE) è armonizzata a livello UE. 

La corretta gestione informatica delle movimentazioni delle partite non conformi è garantita dalla possibilità, da parte del personale dei PIF che opera presso il deposito, di utilizzare una  particolare utenza TRACES (SLVU) per acquisire direttamente le informazioni sulle partite in arrivo al deposito e di emettere DVCE per frazioni di partite spedite dal deposito. Permangono, invece, le criticità connesse alla mancata gestione informatizzata dei certificati rilasciati dai veterinari che operano presso i depositi doganali per le partite non conformi destinate alle navi (certificati Allegati alla decisione 2000/571/CE).

Nel corso dell’anno 2015, al fine di migliorare la tracciabilità delle merci destinate alle Basi militari che operano sul territorio degli Stati Membri e in Paesi terzi, la Commissione Europea ha aggiornato le Linee Guida sui controlli delle partite di prodotti di origine animale non conformi alle norme EU.

Ai fini del miglioramento dell'efficacia del sistema di controllo, i PIF che operano presso i suddetti depositi doganali effettuano controlli interni di conformità per la verifica del mantenimento dei requisiti delle strutture e per la conformità dei certificati sanitari rilasciati (DVCE e certificati di cui alla decisione 2000/571/CE) con percentuali di controllo stabilite a livello centrale, in funzione dell’attività svolta (n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%).


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Data di pubblicazione: 30 giugno 2016


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