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Benessere degli animali durante il trasporto

FONTE: Ministero della Salute

Benessere al trasporto - Controlli svolti

Capitolo 3a. Azioni Correttive

In Tabella 3 (non è visualizzata l’ultima colonna relativa a “altri animali”) sono riportate le categorie ed il numero delle azioni intraprese dall’autorità competente in seguito all’individuazione di casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005.
Tabella 3

In particolare, con le nuove modalità di rendicontazione dei controlli ufficiali per la conformità alle norme del Regolamento (CE) n.1/2005 introdotte dal 1° gennaio 2015 con la Decisione 2013/188/UE, sono state individuate due categorie di azioni: una relativa alle sanzioni imposte in conformità alle norme della legislazione nazionale che in Italia fa riferimento al decreto legislativo 151/2007 e l’altra relativa alle azioni previste rispettivamente dall’ articolo 23 (azioni di emergenza) e dall’articolo 26 (scambi di informazioni) del regolamento (CE) n.1/2005. Le azioni di emergenza possono comprendere, a secondo delle circostanze del caso: il cambio del conducente/guardiano, la riparazione del mezzo, il trasferimento della partita su altro mezzo di trasporto, il respingimento della partita o l’autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, lo scaricamento e cura degli animali fino alla risoluzione del problema. Invece, per scambi di informazioni (art. 26) tra autorità competenti, si intende l’attività informativa che viene messa in atto dall’autorità accertatrice in seguito ad un accertamento di violazione, affinché le autorità competenti che hanno rilasciato l’ autorizzazione al trasportatore siano sempre messe al corrente delle violazioni commesse da quest’ultimo al fine dell’adozione di eventuali azioni correttive.           

Nel 2015 le sanzioni amministrative totali applicate in seguito alle non conformità accertate sono state 425, al pari delle azioni di emergenza e degli scambi di informazioni messe in atto.

La non corrispondenza tra il numero delle non conformità rilevate (495) e quello delle sanzioni applicate (425) è attribuibile al fatto che a carico delle stesso trasportatore può essere elevata una sanzione per più di una non conformità.                   

Dall’analisi delle violazioni comunicate dagli organi accertatori (Asl, Uvac, Organi di Polizia) al Ministero della salute ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, secondo le procedure stabilite dalla nota ministeriale prot. 4192 del 5/03/2009, non vi è riscontro di alcuna denuncia fatta all’autorità giudiziaria a cui compete l’eventuale applicazione di sanzioni penali ai sensi del decreto legislativo n. 189 /2004 per maltrattamento di animali.


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Data di pubblicazione: 30 giugno 2016


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