FONTE: Ministero della Salute
Radiazioni ionizzanti - Autorizzazione degli impianti di trattamento e Controllo di alimenti – anno 2018
Capitolo 1. Attività svolta
Autorizzazione degli impianti di trattamento
Ad oggi risulta autorizzato in Italia un unico stabilimento ai sensi del D.Lgs. 30 gennaio 2001, n. 94, per l’attività di trattamento con radiazioni ionizzanti. Tale ditta non ha effettuato trattamenti su prodotti alimentari nel corso del 2018.
Inoltre nel 2018 non sono state rilasciate/revocate autorizzazioni ad impianti per il trattamento di alimenti e loro ingredienti con radiazioni ionizzanti.
Controllo di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
In applicazione dell’art. 17 del D.Lgs 30 gennaio 2001, n. 94, che attua in Italia le direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE, concernenti gli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, le Autorità sanitarie territorialmente competenti effettuano controlli per l’accertamento della conformità alla normativa e dell’eventuale trattamento di alimenti con radiazioni ionizzanti, sia presso gli impianti autorizzati che in fase di commercializzazione (sul territorio e all’importazione).
L’Ufficio 6 – DGSAN, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Centro di Referenza Nazionale per la Radioattività (CRNR) dell’IZS di Puglia e Basilicata, sta lavorando al rinnovo del “Piano nazionale di controllo ufficiale degli alimenti e dei loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti” per il quadriennio 2020-2023, al fine di pianificare in maniera unitaria e armonizzata le attività di controllo svolte in questo settore dalle Autorità sanitarie regionali/provinciali e dagli Uffici periferici del Ministero della salute.
Le Regioni/Province autonome, USMAF, PIF e NAS hanno analizzato un totale di 489 campioni. Come tecniche analitiche sono state utilizzate sia metodi di screening, quali EN 13783 (DEFT/APC), EN 13784 (DNA-comet assay) ed EN 13751 (Luminescenza fotostimolata), sia analisi di conferma, quali il metodo EN 1788 (Termoluminescenza), EN 1786 (Risonanza di spin elettronico) e EN 1787 (Risonanza di spin elettronico).
La Tabella 1 riporta il numero di campioni trasmessi dalle Regioni/Province autonome, dagli Uffici periferici del Ministero della Salute (USMAF e PIF) e dal Comando Carabinieri della tutela della salute (NAS).
‹‹‹ Capitolo precedente - Capitolo successivo ›››
Vedi anche
Nella Relazione
Nel PNI 2015-2018
Segui l'argomento negli altri capitoli