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Alimentazione degli animali - Piano nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria (PNAA)

FONTE: Ministero della Salute

Piano nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione degli animali (PNAA)

Macroarea: Mangimi
Settore: Igiene e sicurezza

 

3A. Azioni correttive

Sulla base delle relazioni annuali relative al 2014, pervenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, le principali carenze riscontrate nel corso delle verifiche ispettive, presso tutti gli operatori del settore dei mangimi, hanno riguardato:

  • mancata idoneità dei requisiti strutturali;
  • piani di autocontrollo;
  • modalità non idonee di stoccaggio dei mangimi;
  • insufficienti programmi di protezione da parassiti;
  • assenza di manuali di corretta prassi;
  • mancanza/insufficiente formazione degli operatori;
  • mancata/errata compilazione dei registri di carico e scarico;
  • mancanza di autorizzazioni.

Nei casi di riscontro di carenze strutturali e funzionali presso gli operatori ispezionati, che si dovessero configurare come non conformità alla normativa, così come stabilito dal PNAA 2012-2014, l’Azienda Sanitaria Locale, per ogni non conformità, comunica al legale rappresentante dell’impresa le seguenti disposizioni:

  • il tipo di irregolarità accertata attraverso il verbale dell’ispezione;
  • le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle  carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
  • il termine massimo per l’esecuzione dei lavori d’adeguamento prescritti;

Nel caso la non conformità fosse grave il Servizio Veterinario ASL/Regione può procedere alla sospensione o revoca dell’autorizzazione.

A queste prescrizioni si aggiungono, a seconda del tipo e della gravità delle non conformità, eventuali sanzioni amministrative pecuniarie o, se del caso, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Nel 2014, infatti, sono state comminate n. 106 sanzioni pecuniarie e n. 7 denuncie all’Autorità Giudiziaria (cfr. tab. 2/1).

Per quanto attiene, invece, i mangimi oggetto di campionamento che risultano non conformi all’analisi di laboratorio, i provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale, prevedono che questi, debbano essere distrutti, o in alternativa, previa autorizzazione dell’Autorità Competente locale, ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove possibile come ad es. per contaminazioni da Salmonella Spp.) a spese del detentore, o del proprietario.

L’Autorità Sanitaria, inoltre, previa un’analisi del rischio, può decidere di destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora, destinarli ad usi diversi dall’alimentazione animale. I provvedimenti, sono comunquesempre valutati caso per caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all’entità e/o alla gravità dell’episodio accertato.

Nell’eventualità di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e/o per la sanità animale o per l’ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi illustrate nelle “Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi”, con la comunicazione al punto di contatto nazionale e comunitario nel caso di mangimi inviati all’esterno del territorio italiano.

Tutte queste attività necessitano di un buon coordinamento e comportano una stretta collaborazione tra Autorità Competenti delle varie Regioni e P.A. soprattutto in quei casi in cui si rilevano non conformità in mangimi prodotti da stabilimenti siti in altri territori, spetta infatti all’Autorità territorialmente competente svolgere i doverosi accertamenti sulle strutture interessate.

Nel anno 2014 il numero di non conformità totali e stato di 68 (cfr. tab. 2/3).

 


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Data di pubblicazione: 25 giugno 2015


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