FONTE: Ministero della Salute
Ispezioni e audit delle autorità regionali e locali sugli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale
Macroarea: Alimenti
Settore: Sicurezza e Nutrizione
2. Risultati
Nell’anno 2014 in tutto il territorio nazionale così come per il 2012 e 2013, si è registrato il più alto numero di non conformità relative alle condizioni strutturali ed attrezzature (5.035).
Il numero più basso di non conformità, proprio come nei due anni precedenti, è stato riscontrato per la gestione dei sottoprodotti ed SRM (722).
Per quanto riguarda le cause all'origine delle non conformità, le eventuali responsabilità vanno ricercate nella non sempre corretta gestione degli impianti da parte degli operatori del settore.
I dati sono riportati nella Tabella 2.1 Registro numerico annuale delle principali non conformità riscontrate in impianti riconosciuti e nella Tabella 2.2 Numero di non conformità per unità di impresa alimentare per i settori con numero maggiormente rappresentativo di stabilimenti (%).
Ai sensi dell’art. 54 del Reg. CE 882/2004 “Azioni in caso di non conformità alla normativa”, quando l'autorità competente individua una non conformità, interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.
A seconda dei casi, l’autorità competente può applicare le seguenti misure:
a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali;
c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
d) l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;
g) le misure di cui all’articolo 19 del Reg. CE 882/2004 sulle partite provenienti da paesi terzi;
h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.
Va specificato però che per quanto concerne le azioni correttive nei confronti degli operatori, vi è l’impossibilità da parte dell'autorità centrale, di poter reperire il dato preciso ossia il numero dettagliato di queste.
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