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Variazione dati dei broker di medicinali

La proceduraLa procedura

I soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di brokeraggio, già registrati presso il Ministero della Salute, che variano il loro nome, o la loro ragione sociale, o il loro indirizzo permanente, notificano tempestivamente la suddetta variazione al Ministero della Salute.

Per brokeraggio di medicinali deve intendersi  qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica.

Il Ministero della Salute inserisce le informazioni in un registro accessibile al pubblico.




 

Chi può richiederloChi può richiederlo

I soggetti stabiliti su territorio nazionale che possono svolgere attività di brokeraggio e che sono già registrati presso il Ministero della Salute (art.112 ter del D.Lgs. 219/2006).

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

I passi necessari per ottenere l'aggiornamento del sito logistico sono i seguenti:

  1. compilazione, da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico del modulo relativo alle variazioni;
  2. trasmissione del modulo compilato, comprensivo di copia del documento di identità del legale rappresentante, al Ministero della Salute.

ModuliModuli

  • modello comunicazione variazione broker (formato doc)

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

30 giorni

Quanto costaQuanto costa

Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

Non è prevista la comunicazione dell'esito

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

  • Sito Istituzionale

NormativaNormativa

 

  • Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219
    Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. (G.U. Serie Generale , n. 142 del 21/06/2006)


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Data ultimo aggiornamento: 02 agosto 2022


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