Le farmacie aperte al pubblico, incluse le succursali, i dispensari ed i dispensari stagionali si registrano nella banca dati centrale ai fini della tracciabilità del farmaco per ottenere un codice identificativo univoco assegnato alla sede farmaceutica.
Dopo le opportune verifiche (art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.) il nuovo codice viene assegnato e i dati relativi alle farmacie, comprensivi del codice univoco, sono resi disponibili al pubblico sul sito Internet del Ministero della Salute.
Il codice identificativo univoco non varia in caso di variazione dell'indirizzo della farmacia all'interno della stessa sede farmaceutica, in caso di variazione di altri dati anagrafici o di variazione della tipologia (farmacia aperta al pubblico, succursale, dispensario,dispensario stagionale).
Titolari delle farmacie aperte al pubblico, incluse le succursali, i dispensari ed i dispensari stagionali
Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.
Per richedere il codice identificativo univoco le farmacie:
- compilano il modulo on-line pesente nella sezione "Moduli", per ogni farmacia aperta al pubblico, succursale, dispensario, dispensario stagionale per il quale si intende richiedere la registrazione;
- La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I cinque file (il modulo, la delega, copia della documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciata dall'Asl o altro documento utile ad avidenziare l'avvio dell'autorizzazione dalla quale risulti chiaramente l'indirizzo della farmacia e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.
- copia della documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciata dall'Asl o altro documento utile ad avidenziare l'avvio dell'autorizzazione dalla quale risulti chiaramente l'indirizzo della farmacia.
15 giorni (eccetto il mese di agosto in cui viene garantita la tempistica standard di 30 giorni)
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Articolo 3 del Decreto del ministro della salute 15 luglio 2004 (G.U. n.2 del 4 gennaio 2005)
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero
Non sono presenti FAQ
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Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022