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Trasparenza sui SOP

Tutti i punti vendita che commercializzano farmaci senza obbligo di ricetta devono:

  • esporre al pubblico, in maniera chiara (tramite listini o strumenti simili), i prezzi dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP);
  • in aggiunta ai listini, posizionare un cartello informativo (scarica il fac-simile) ben visibile al pubblico con il prezzo di vendita di 15 confezioni di farmaci OTC e SOP, da selezionare tra le prime 50 presenti nell'elenco dei prodotti più commercializzati, fornito dal Ministero della Salute e aggiornato ogni 6 mesi (consulta l'elenco dei 50 SOP e OTC più venduti in formato aperto e l'elenco in formato pdf aggiornato al 2 semestre 2020). E' possibile indicare nel cartello il prezzo di ulteriori 5 confezioni di farmaci anche se non presenti nell'elenco ministeriale.

Queste e altre disposizioni sono state previste dal Protocollo di Intesa del 24 settembre 2008 (pdf, 175 Kb). In particolare, il Protocollo dispone che:

  • i punti vendita devono rendere chiaramente noti al pubblico, mediante listini o altre equivalenti modalità, i prezzi da essi fissati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP);
  • nei suddetti listini devono essere riportati i prezzi di tutti i farmaci OTC e SOP commercializzati nel punto vendita, anche se non esposti al pubblico;
  • i suddetti listini recanti i prezzi dei farmaci devono poter essere agevolmente consultabili dagli utenti, anche mediante l'utilizzo dei mezzi informatici;
  • nel caso di farmaci esposti al pubblico, i prezzi di vendita debbono essere resi noti mediante l'utilizzo di cartellini da posizionare sugli scaffali in corrispondenza dei farmaci o, in alternativa, possono essere riportati sulla confezione degli stessi;
  • nei punti vendita sarà posizionato un cartello informativo (di seguito è possibile scaricarne il fac-simile) ben visibile al pubblico che riporterà il prezzo di vendita al pubblico di 15 confezioni di farmaci, da selezionare tra le prime 50 presenti nell'elenco dei prodotti più commercializzati, fornito dal Ministero e semestralmente aggiornato;
  • nel cartello, oltre al prezzo dei prodotti suddetti, il titolare del punto vendita può riportare l'indicazione del prezzo di ulteriori 5 confezioni, anche non incluse nell'elenco fornito dal Ministero e individuate fra quelle che il singolo punto vendita valuta autonomamente come oggetto di maggiore richiesta ovvero che ritiene di proporre come maggiormente vantaggiose per i consumatori.

Consulta:

E' disponibile il fac-simile di cartello informativo da esporre al pubblico per:



Data di ultimo aggiornamento 6 luglio 2021



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