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Esercizi commerciali (Parafarmacie)

immagine di una farmacista


Cosa sono

Gli esercizi commerciali (parafarmacie) possono essere:

  • esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • medie strutture di vendita, ossia esercizi aventi superficie superiore ai limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • grandi strutture di vendita, ossia esercizi aventi superficie superiore ai limiti stabiliti per le medie strutture.

Per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Le definizioni di esercizio commerciale sono disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Perché possono vendere alcuni medicinali

La possibilità di vendere alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie è stata prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", entrato in vigore lo stesso 4 luglio e convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006.

Successivamente, sono state ampliate le tipologie di medicinali vendibili negli esercizi commerciali (art. 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici").

Quali requisiti devono possedere

Ogni esercizio commerciale, per vendere medicinali, deve possedere i seguenti requisiti:

  1. deve aver ottenuto un codice identificativo univoco dal Ministero della salute (tra i servizi on line per gli esercizi commerciali sono disponibili le schede informative relative alla richiesta del codice);
  2. deve garantire la presenza di un farmacista per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Il farmacista è obbligato a:
    • prestare una assistenza "attiva" al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un'incertezza nel comportamento del cliente stesso, pur non essendo comunque tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione dei medicinali di automedicazione;
    • indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, che riporta il caduceo. In ogni caso, è tenuto a distinguersi in maniera chiara da eventuale altro personale che lavori nell'esercizio commerciale;
  3. i farmaci devono essere posti in un "apposito reparto", con cui si intende uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita.
    Nell'apposito reparto, il farmaco può essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l'obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste da parte dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale.

Per maggiori dettagli sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che gli esercizi commerciali devono possedere per la vendita di ciascun tipo di medicinale, consulta:

Cosa possono vendere

Gli esercizi commerciali in possesso dei requisiti richiesti possono:

  1. vendere i medicinali a uso umano da banco o di automedicazione e i medicinali ad uso umano non soggetti a prescrizione medica (articoli 87, comma 1, lettera e) e art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE");
  2. vendere i  medicinali veterinari acquistabili con e senza ricetta;
  3. vendere i medicinali omeopatici a uso umano e veterinari  solo quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica;
  4. allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione della ricetta medica.

Gli esercizi commerciali (parafarmacie) intervengono "passivamente" nel sistema di Tracciabilità del farmaco come destinatari di medicinali da parte della distribuzione all’ingrosso, e "attivamente" come erogatori di medicinali veterinari.

I dati anagrafici degli esercizi commerciali (Parafarmacie), pubblicati quotidianamente e interrogabili sul sito internet del Ministero, sono utilizzati anche da altre Amministrazioni: è pertanto importante che ciascuna parafarmacia curi l’aggiornamento tempestivo della propria posizione anagrafica in caso di variazioni.

Consulta:

Cosa NON possono vendere

Gli esercizi commerciali non possono vendere:

  • medicinali a uso umano per i quali è previsto l’obbligo di presentazione al farmacista di prescrizione medica, anche se prescritti in deroga a uso veterinario
  • medicinali a uso veterinario richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.



Data di ultimo aggiornamento 30 aprile 2019



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