
La legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, con l’art. 1:
-
ha inserito nel codice penale il titolo IX bis - dei delitti contro il sentimento per gli animali - che contempla i seguenti reati:
- uccisione di animali
- maltrattamento di animali
- impiego di animali in spettacoli o manifestazioni vietate
- impiego di animali in combattimenti
- ha stabilito che, in caso di condanna per i delitti di cui al punto 1, deve sempre essere disposta la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato
- ha modificato l’art. 727 dello stesso codice, concernente l’abbandono e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Sebbene l’art. 727 c.p non preveda uno specifico provvedimento di confisca, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, risultando reato, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 240, comma 2, n. 2 del codice penale, per il quale deve sempre essere ordinata la confisca degli animali la cui detenzione costituisce reato, a meno che essi non appartengano a persone estranee. Il codice di procedura penale prevede che il sequestro degli animali si differenzi, a seconda delle finalità, in:
- sequestro preventivo, ex art. 321, per salvaguardarne le condizioni di salute e il benessere
- sequestro probatorio, ex art. 354, nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova.
Come fare richiesta per ottenere l'affidamento di animali sequestrati o confiscati
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell' Interno.
Le associazioni e gli enti interessati devono inoltrare domanda al Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
Per la procedura vedi:
Idoneità delle strutture operative territoriali
Le strutture operative territoriali per essere idonee devono avere sia spazi e manufatti conformi alle esigenze e caratteristiche etologiche degli animali ospitati sia capacità operative finalizzate alla tutela del loro benessere.
Le strutture operative territoriali sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità ad opera dei servizi veterinari competenti per territorio. In caso di perdita dei requisiti di idoneità, il servizio veterinario informa il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.
Sostegno alle Associazioni e agli Enti riconosciuti
Le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, modificate dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” sono destinate, nei limiti della somma disponibile, alle Associazioni e agli Enti riconosciuti in conformità al Decreto Ministeriale 2 novembre 2006, per le attività svolte, tenuto anche conto delle specie e del numero degli animali affidati.
Conto corrente postale per riscossione delle sanzioni pecuniarie
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 189/2004 e dal D.Lgs 151/2007 deve essere effettuato mediante versamento utilizzando il codice IBAN:
Tesoreria Centrale IT 32 V 0100003245348020258221, facendo riferimento al CAPO XX, capitolo 2582, art.21.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 201/2010 deve essere effettuato mediante versamento utilizzando il codice IBAN:
Tesoreria Centrale IT 96 X 010000 324534 802025 7407, facendo riferimento al CAPO XX, capitolo 2574, art. 7”.
- Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca