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Vai al sito Indennizzo e risarcimento per danno da trasfusione e vaccinazione obbligatoria

I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, già beneficiari dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92, possono presentare direttamente al Ministero della Salute domanda ai sensi della Legge 229/05 per l’ottenimento di un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge 210/92 a seconda della categoria ascritta.

I beneficiari della legge 229/05 possono ottenere altresì un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/05 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

L’istruttoria delle pratiche e la liquidazione dei benefici previsti dalla legge 229/05 è interamente di competenza del Ministero della Salute e non delle Regioni. Con decreto ministeriale 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate da vaccinazioni, individuando i criteri necessari per la formazione della graduatoria prevista per la corresponsione dei benefici stessi. La graduatoria è emessa con decreto direttoriale e ha scadenza semestrale.

 Per la procedura consulta:


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Data di pubblicazione: 5 marzo 2008, ultimo aggiornamento 7 aprile 2021

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