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Amianto

Con il termine amianto (dal greco amiantos - inattaccabile, incorruttibile) o asbesto (dal greco asbestos - che non brucia, perpetuo) si indica un minerale, anzi un gruppo di minerali a struttura microcristallina e di aspetto finemente fibroso, composti da silicato di magnesio, calcio e ferro.

Oggi sull’amianto non si hanno difficoltà ad acquisire notizie, da quelle storico-tecnico-normative, a quelle scientifico-epidemiologico-sanitarie o socio-economico-previdenziali. Non si hanno, tuttavia, risposte completamente esaustive. Quelle di interesse sanitario, in particolare, richiedono ancora sforzi conoscitivi e applicativi relativamente, ad esempio, al nuovo tema delle esposizioni naturali, ma ancora di più agli interventi di diagnosi e cura, alla sorveglianza sanitaria degli ex lavoratori esposti e alla prevenzione di quelli attualmente potenzialmente esposti.

I tragici effetti sanitari, lentamente sempre più evidenti, hanno evidenziato, senza possibilità di replica, la pesante azione cronico-irritativa e le capacità di induzione cancerogena a carico dell’apparato respiratorio, con aspetti addirittura “patognomonici” cioè di unica ragionevole ed effettiva causa-effetto, per quanto riguarda la comparsa del mesotelioma maligno della pleura.
Il lento progredire delle conoscenze si può far risalire, in concreto, a partire gli anni '40-'50.

Limiti di esposizione

Le prime importanti, ma ancora generali norme sulla salubrità e la sicurezza dei posti di lavoro, vengono correlate con il rischio di esposizione all’amianto, e diventano man mano sempre più specifiche sino al D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, recepimento di direttive comunitarie che stabilivano i limiti di esposizione per l’effettuazione di attività in cui vi era presenza di amianto. Attualmente quest’ultima norma è stata abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 257 del 25 luglio 2006, numero che, quasi per magia, appare indissolubilmente legato al tema amianto.

Vietato utilizzo in Italia

L’Italia è stata tra i primi Paesi che hanno vietato l’impiego del minerale fibroso amianto con la messa al bando delle attività ad esso correlate, operata attraverso la Legge 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (propriamente vietandone l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la produzione industriale e la commercializzazione - consentito è, per forza di cose l’utilizzo, considerati i necessari interventi di manutenzione e bonifica).

Per approfondire:

tetto amianto

L’Italia è stata tra i primi Paesi in Europa a vietare l’utilizzo e la produzione dell’amianto nel 1992. Tra i principali interventi effettuati nel nostro Paese si ricordano:

  • realizzata una mappa nazionale dei siti contaminati da amianto e sono state realizzate opere di bonifica sul territorio nazionale
  • attivato un piano di sorveglianza epidemiologica nazionale della mortalità per mesotelioma negli 8.000 comuni italiani
  • attivato dal 2002 il Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM) che rappresenta uno dei più avanzati sistemi di sorveglianza epidemiologica attiva in questo settore, con oltre 30mila casi censiti 
  • operativo dal 2008 il Programma nazionale di qualificazione per i laboratori che eseguono le analisi per la determinazione dell’amianto su tutto il territorio nazionale

L’attuazione della Legge 257 del 27 marzo 1992 è stata realizzata attraverso una serie di decreti applicativi scaturiti dal lavoro della “Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto” istituita, a norma dell’articolo 4 della legge, presso il Ministero della salute. 

Queste le norme tecniche principali (trasferite in 7 decreti ministeriali).

  • edifici pubblici (DM 6 settembre 1994)
  • veicoli rotabili (DM 26 ottobre 1995)
  • siti industriali dismessi (DM 14 maggio 1996)
  • unità prefabbricate (DM 14 maggio 1996)
  • condotte e cassoni per acque potabili e non (DM 14 maggio 1996)
  • classificazione e uso delle “Pietre Verdi” (DM 14 maggio 1996)
  • requisiti minimi dei laboratori e metodologie analitiche (DM 14 maggio 1996)
  • parametri per l’omologazione dei materiali sostitutivi (DM 12 febbraio 1997)
  • partecipazione dei laboratori ai programmi di qualità (DM 7 luglio 1997)
  • trasporto, messa in discarica e/o trasformazione dei rifiuti (DM 13 marzo 2003 - DM 29 luglio 2004)
  • unità navali o equipollenti (DM 20 agosto 1999 - rett. DM 25 luglio 2001)
  • coprenti per amianto-cemento (inglobanti e incapsulanti) (DM 20 agosto 1999 - rett. DM 25 luglio 2001)
  • dispositivi di protezione individuali (DM 20 agosto 1999 - rett. DM 25 luglio 2001)

Vietato utilizzo in Europa

Il bando totale nell’Europa comunitaria è stato sancito con la Direttiva 1999/77/CE e fissato al 1° gennaio 2005.
L’armonizzazione delle regole comunitarie ha dato occasione al nostro Paese (già normativamente coperto) di chiarire e ribadire l’approccio gestionale riguardo ai divieti, in particolare rispetto all’utilizzo di prodotti contenenti amianto intenzionalmente aggiunto e ai materiali ancora presenti e in opera sul territorio nazionale.

Il DM 20 gennaio 2005 chiarisce, infatti, che non si possono utilizzare prodotti contenenti amianto intenzionalmente aggiunto e che il materiale ancora esistente in opera, in condizioni di efficienza e manutenzione controllata, può essere lasciato in situ fino alla fine della vita utile di esercizio. 

Questo concetto è in linea con quanto già espresso dalla normativa nazionale, che pone, nella valutazione del rischio, il razionale per qualsiasi intervento da attuare, che vada dalla manutenzione alle varie forme di bonifica, dall’incapsulamento /confinamento alla bonifica terminale mediante rimozione finale affidata a ditte /imprese iscritte all’Albo bonificatori.

Decreti e accordi siglati

  • DM 19 febbraio e 8 aprile 2008 - Gruppo di Studio per la verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e per l’implementazione delle azioni atte al loro completamento - (Registro visti semplici 5 marzo n. 229).
  • CU/5 del 20 Gennaio 2015 - Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processiproduttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.
  • CSR/80 del 7 Maggio 20215 - Accordo 7 maggio 2015, Rep. atti n. 80/CSR - Accordo Governo-Regioni-Province autonome Trento e Bolzano Qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto sulla base dei programmi qualità.
  • CSR/39 del del 22-febbraio 2018 - Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sull’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto.

L'accordo della Conferenza unificata 66/CU/2016

Il Ministero della Salute per garantire la continuità del percorso normativo e per indirizzare le attività di prevenzione, assistenza e supporto alle vittime dell’amianto con un approccio omogeneo su tutto il territorio nazionale, nel gennaio 2016 ha collaborato alla realizzazione dell’Accordo della Conferenza Unificata 66/CU/2016 tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, finalizzato a un Tavolo interistituzionale per la gestione delle problematiche relative all’amianto.

Conferenze governative nazionali


La mortalità in Italia

Tutte le tipologie di amianto sono cancerogene per l’uomo e causano il mesotelioma, il tumore del polmone, della laringe e dell’ovaio. Oltre a queste patologie neoplastiche, l’esposizione ad amianto causa asbestosi.

Uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha evidenziato che il carico sanitario in Italia stimato ammonta a circa 4.400 decessi/anno dovuti all’esposizione ad amianto nel periodo 2010-2016: 3.860 uomini e 550 donne.
Di questi

  • 1.515 sono persone decedute per mesotelioma maligno (più dell’80% dei mesoteliomi è causata dall’amianto)
  • 58 per asbestosi (malattia polmonare causata da inalazione di fibre di amianto)
  • 2.830 per tumore polmonare
  • 16 per tumore ovarico.

L’ISS ha anche analizzato i dati sulla mortalità precoce (prima dei 50 anni) per mesotelioma: nel periodo 2003-2016 in Italia sono stati registrati circa 500 decessi. Si tratta verosimilmente di persone che da bambini hanno vissuto in aree italiane contaminate da amianto e/o che sono stati esposti indirettamente a fibre di amianto in ambito domestico a causa delle attività professionali dei genitori o connessa ad attività ricreative. Questi casi rappresentano il 2,5% del totale dei decessi per mesotelioma nello stesso periodo.

I dati del VII Rapporto Registro Nazionale Mesoteliomi INAIL sulll’incidenza del mesotelioma maligno (MM) in Italia, che registra i soggetti con una diagnosi di mesotelioma della rete COR (Centri operativi Regionali) indicano che:

  • dal 1993 al 2018 riportate informazioni su 31.572 casi di MM
  • 93,5% a carico della pleura; 6,3% peritoneo; 0,2% pericardio; 0,3% tunica vaginale del testicolo
  • modalità di esposizione approfondite per 24.864 casi (78,8% del totale) di cui 69,1% professionale (certa, probabile, possibile); 5,1% familiare; 4,3% ambientale; 1,5% hobbistica; 20% esposizione improbabile o ignota.

La percentuale di casi di mesotelioma, quindi, per i quali l’analisi anamnestica ha rilevato un’esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare, o a causa di attività ricreative è, sull’intero set di dati, pari all’80%. Considerando l’intera finestra di osservazione (1993 - 2018) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l’edilizia (16,2% del totale della casistica), la metalmeccanica (8,8%), il settore tessile (6,3%) e le attività dei cantieri navali sia di costruzione che di riparazione e manutenzione (7,4%). 

Attualmente è in corso da parte dell'ISS ed INAIL, interpellati dal ministero della Salute nel Gruppo salute del Nucleo Tecnico, la lettura integrata delle diverse banche-dati sanitarie, delle patologie che riconoscono tra i loro fattori di rischio l’esposizione ad amianto, per una stima complessiva dell’impatto sanitario dell’esposizione ad amianto nel nostro Paese.


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Data di pubblicazione: 19 novembre 2007, ultimo aggiornamento 12 settembre 2022

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