Per pubblicità dei medicinali ad uso umano si intende qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.

È vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti

Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Salute.

L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Salute, sentita la Commissione di esperti, nominata dal Ministro della salute.

Caratteristiche del messaggio pubblicitario

La pubblicità di un medicinale deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà, non può essere ingannevole e deve essere conforme alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

La pubblicità presso il pubblico di un medicinale, inoltre, non può contenere alcun elemento che:

  • fa apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza
  • induce a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale; induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto
  • induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto
  • si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini; comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico
  • assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; induce a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza «naturale»
  • può indurre ad una errata autodiagnosi
  • fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione; utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte.

La principale norma di riferimento è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Per la procedura relativa alla richiesta di autorizzazione consulta:


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Data di pubblicazione: 10 dicembre 2024, ultimo aggiornamento 13 dicembre 2024

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