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CLP - Classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze e miscele

Classificazione delle sostanze e delle miscele

La classificazione delle sostanze e delle miscele è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (c.d. regolamento CLP) che stabilisce non solo i criteri di classificazione di pericolo ma dispone, anche, elementi per l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Le sostanze e le miscele che sono immesse in commercio nel territorio della UE, sia prodotte sia importate, devono essere valutate per le loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche al fine di individuare la loro potenziale pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.

La classificazione e l'etichettatura di una sostanza o di una miscela si basa sulla valutazione del pericolo connesso alle proprietà intrinseche della sostanza o della miscela, secondo quanto previsto dal regolamento CLP.

Etichettatura

L'etichetta è lo strumento di informazione del pericolo della sostanza o della miscela.

A seguito del processo di classificazione e applicando le regole di cui al regolamento CLP si deduce l’etichetta da apporre sugli imballaggi per l’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose.

Gli utilizzatori professionali di sostanze e miscele classificate pericolose hanno a disposizione, come stabilito nel contesto del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d REACH), un ulteriore strumento informativo: la scheda dati di sicurezza che contempla ulteriori elementi utili alla gestione del rischio derivante dall’uso di sostanze e miscele classificate pericolose.

Il regolamento CLP implementa nel contesto europeo gli indirizzi di classificazione ed etichettatura che sono stabiliti nel sistema armonizzato dell’ONU denominato Globally Harmonized System (GHS), che mira ad armonizzare la classificazione e l’etichettatura a livello globale. La Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), nel 1992, a Rio de Janeiro, ha identificato come uno dei suoi programmi d’azione l’armonizzazione dei diversi sistemi esistenti di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. La prima versione del GHS è stata pubblicata a livello ONU nel 2003, successivamente aggiornata ogni due anni. L’emanazione del regolamento CLP, abolendo le precedenti normative in materia, ha implementato i principi del GHS.

L’etichetta secondo il CLP deve essere saldamente affissa sulla superficie dell'imballaggio e deve includere quanto segue:

  • il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore
  • l’Identificatore del prodotto
  • ove applicabile, pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza
  • la quantità nominale di una sostanza o miscela contenuta nell’imballaggio
  • informazioni supplementari anche richieste da altre normative.

Per le miscele pericolose in etichetta, ove applicabile, è previsto anche l'UFI (unique formula identifier, costituito da 16 caratteri alfa numerici) che mira a stabilire un legame univoco tra le informazioni sulla composizione del prodotto che le imprese trasmettono a ECHA e il prodotto immesso sul mercato. Entro il 2025, l'UFI sarà obbligatorio sull'etichetta di tutti i prodotti classificati pericolosi per la salute o pericoli fisici. Le informazioni sulla composizione delle miscele sono fondamenti per i centri antiveleni che intervengono in casi di emergenza sanitaria.

Database per la raccolta delle informazioni sulla composizione delle miscele

Il regolamento CLP, in continuità con quanto stabilito nella precedente direttiva n. 1999/45/CE, conferma l’importanza di raccogliere le informazioni sulla composizione delle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. In particolare, il regolamento CLP ha armonizzato le informazioni da comunicare da parte dei produttori e degli importatori delle citate miscele.
Nella fattispecie l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha attivato un database per la raccolta di tali informazioni da parte delle imprese (PCN Portal poison centre notification) a cui possono accedere gli organismi nazionali designati.
In Italia, tale organismo è l’Istituto superiore di sanità (ISS) che riceve da ECHA le suddette informazioni e le integra a quelle che già lo stesso Istituto riceve dalle imprese dal 2000, in applicazione alla normativa nazionale che implementava la direttiva europea del 1999 e che aveva permesso di costituire l’archivio preparati pericolosi.

Le informazioni concernenti la composizione delle miscele pericolose sono poste, per il tramite dell’ISS, a disposizione dei centri antiveleni (CAV) chiamati a rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza. Il regolamento CLP (allegato VIII) stabilisce le tempistiche per comunicare le necessarie informazioni prevedendo un periodo transitorio che si concluderà il 1 gennaio 2025. L’obbligo di comunicazione delle informazioni attraverso il portale di ECHA, se non già fornite con il precedente sistema nazionale, per le miscele per uso per i consumatori e per le miscele per uso professionale decorre dal 1 gennaio 2021 e per le miscele per uso industriale decorre dal 1 gennaio 2024. Dal 1 gennaio 2025 le informazioni conformi alle disposizioni del CLP saranno quelle inviate al portale ECHA e gli archivi nazionali assumeranno solo un valore storico.

Perché l'UFI è importante e come riconoscerlo

Se una persona è accidentalmente esposta a una miscela contenente sostanze nocive, nella maggior parte dei casi, il primo punto di contatto è un servizio sanitario di emergenza (si può contattare direttamente un centro antiveleni oppure attraverso il pronto soccorso è successivamente contattato un centro antiveleni).

Fornendo il codice UFI, indicato nell’etichetta della miscela, si faciliterà l’intervento del centro antiveleni che sarà in grado di risalire alla composizione della miscela e utilizzarla per calibrare il proprio intervento.

In etichetta l'acronimo UFI (uguale in tutte le lingue dell'UE e alfabeti, e non tradotto) è indicato in maiuscolo, seguito da due punti e dal codice alfanumerico diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino (Esempio: UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5).

Guidance

ECHA elabora e aggiorna, insieme agli Stati membri, dei documenti di orientamento per l'industria e le autorità, finalizzati ad aiutare tutte le parti interessate nell'adempimento degli obblighi secondo quanto previsto dal Regolamento CLP (guidance on CLP).

Inoltre, ECHA fornisce:

  • schede informative (facsheet) che affrontano punti chiave specifici su una selezione dei principali argomenti
  • guide in breve (guidance in nutshell) che sono delle versioni abbreviate dei documenti di orientamento
  • guide pratiche (Practical Guides) sui requisiti del regolamento CLP.

Helpdesk nazionale CLP

Per favorire l’applicazione del CLP e aiutare le imprese, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento, in aggiunta ai documenti di orientamento pratico messi a disposizione dalla Commissione e dall’Agenzia, gli Stati membri hanno istituito, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento, dei servizi nazionali di assistenza tecnica, i cosiddetti “Helpdesk”.
Il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore (CNSC) dell’Istituto Superiore di Sanità gestisce l’Helpdesk nazionale CLP.

Per approfondire


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Data di pubblicazione: 24 ottobre 2007, ultimo aggiornamento 23 novembre 2023

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