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inchiostri per tatuaggi

Le miscele utilizzate nelle pratiche per tatuaggi o nel make-up permanente, introdotte nella pelle umana, nei globi oculari o nelle membrane mucose di una persona, con qualsiasi procedimento, allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona, sono costituite da un insieme di sostanze, fra cui coloranti, solventi, stabilizzanti, agenti umettanti, regolatori del pH, emollienti, conservanti e addensanti.

Le miscele per i tatuaggi non sono da intendersi cosmetici in quanto, non sono destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano.

Tali miscele rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), il quale, per far fronte alle preoccupazioni sollevate negli anni passati, anche con evidenze di segnalazioni nel sistema di allerta RAPEX per i prodotti non alimentari, ha imposto una recente restrizione a moltissime sostanze, al fine d’impedirne la presenza nella miscela per la pratica di tatuaggio al di sopra dei limiti stabiliti.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2020/2081 ha modificato il Regolamento REACH, aggiungendo la restrizione n. 75 specifica per le miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. La restrizione si applica dal 4 gennaio 2022, con un deroga al 4 gennaio 2023, per due soli pigmenti (Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7).
Di conseguenza, non possono essere immesse miscele per tatuaggi o usate miscele per tatuaggi non conformi alla restrizione n. 75 del suddetto regolamento REACH.
In particolare, sono vietate sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento CLP come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti, corrosive, irritanti per la cute o che provocano lesioni oculari gravi ovvero irritazione oculare. Sono, inoltre, vietate le sostanze che rientrano nei prodotti cosmetici ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (c.d. Regolamento Cosmeticirettificato il 12 novembre 2020). Infine, la restrizione n. 75 del regolamento REACH predispone un elenco di pigmenti, ammine e metalli pesanti (appendice 13) i cui limiti prescritti non devono essere superati. Occorre prestare attenzione alla prevalenza dei limiti laddove una sostanza è contestualmente presente in più di un raggruppamento sopra richiamato (pericolosa per il CLP, reg. cosmetici, appendice 13).

La restrizione REACH dispone anche delle condizioni riguardanti l’etichetta delle miscele destinate alla pratiche di tatuaggio (obbligo per il fornitori che immettono sul mercato), le quali si integrano, laddove applicabili, a quelle disposte dal Regolamento CLP.
In etichetta devono essere indicati, il nome della miscela; l’elenco degli ingredienti, il numero di lotto e la dicitura "Miscela per tatuaggi o trucco permanente". L’etichetta deve essere in italiano e, laddove opportuno, deve indicare la dicitura "contiene nichel" o la dicitura "contiene cromo (VI)", in quanto tali metalli possono provocare reazioni allergiche. Le informazioni in etichetta devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile.

La dicitura "Miscela per tatuaggi o trucco permanente", favorisce l’utilizzo delle miscele conformi, aiuta il tatuatore o il dermopigmentista a individuare meglio il prodotto che si desidera utilizzare, favorendone il corretto approvvigionamento e, soprattutto, responsabilizza i fornitori di sostanze usate nella formulazione di miscele per tatuaggi ad informare opportunamente la propria filiera.

Infine, dal punto di vista del rischio biologico, rimane obbligatoria l’indicazione in etichetta della data di durata minima e della garanzia di sterilità del contenuto.


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Data di pubblicazione: 31 ottobre 2022, ultimo aggiornamento 3 novembre 2022

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