Con notifica al WTO del 16 novembre 2020 la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato l’entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2022, dei Decreti 248 e 249 che introducono nuovi Principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri. Tutti i produttori esteri di alimenti importati nella R.P.C. devono ottenere l'approvazione all’esportazione da parte dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica popolare Cinese (GACC) con apposita registrazione degli stabilimenti. In mancanza di tale registrazione, i prodotti alimentari non potranno essere esportati in Cina.

Prima dell’attuazione dei suddetti decreti, le autorità cinesi prevedevano processi autorizzativi e di registrazione solo per i produttori stranieri di prodotti a base di carne, prodotti dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari (compresi gli alimenti per lattanti) e di nidi di uccelli commestibili. Con l’entrata in vigore dei decreti 248 e 249 la Repubblica Popolare Cinese ha imposto l’obbligo di registrazione per l’esportazione di tutte le categorie di alimenti, includendo anche quelli definiti a livello internazionale come alimenti a basso e trascurabile rischio sanitario.

Nella prima fase di applicazione dei suddetti decreti, il GACC ha acconsentito di procedere con procedure semplificate alla registrazione delle sole aziende in grado di dimostrare un pregresso di flussi commerciali (spedizioni effettuate nei precedenti 5 anni), tanto al fine di ridurre il rischio di creare interruzione dei flussi di mercato.

Durante questa prima fase, il Ministero della Salute ha raccolto la documentazione richiesta dalle autorità cinesi per la finalizzazione del processo di registrazione di numerose aziende italiane, sia nei casi in cui è prevista l’intermediazione delle autorità sanitarie competenti, sia facilitando quelle effettuabili con auto-registrazione. Mediante accesso pubblico alla piattaforma cinese https://ciferquery.singlewindow.cn/ è possibile controllare lo status autorizzativo e la relativa scadenza.

Esiti della Prima FASE (procedure semplificate) di registrazione - termine 31 ottobre 2021


Registrazioni confermate dal GACC
ai sensi dei Decreti cinesi 248 e 249

Procedura A (mediante Autorità competente)

569

Procedura B (Self-registration)

1369

Totale Aziende

1938

Si ricorda inoltre che, per le aziende che hanno usufruito nel 2021 delle procedure di registrazione semplificata, il 30 giugno 2023 scade il termine per il completamento dei dati da inserire nei propri account cifer. Le spedizioni di prodotti provenienti da aziende che non avessero entro tale termine completato il caricamento dei dati potrebbero avere ostacoli allo sdoganamento delle merci.

La seconda fase del processo di registrazioni è stata avviata agli inizi del 2022 implementando le procedure previste dal GACC per la registrazione degli stabilimenti in accordo con le indicazioni sul funzionamento della piattaforma informatica cifer.singlewindow.cn che mano a mano e tuttora sono fornite dalle autorità cinesi.

Le indicazioni e le procedure vigenti sono state diramate al territorio con la:

Circolare n.7880 del 7 marzo 2022

Si ritiene infine opportuno segnalare quanto segue.

Il gestore del sistema informativo è l’autorità competente del governo cinese, pertanto, la finalizzazione del processo di registrazione è soggetto alle valutazioni del GACC, che è il solo organismo deputato al rilascio del numero di registrazione (per l’Italia il numero inizia con le lettere CITA).

La procedura di registrazione dipende dalla categoria di prodotto esportato,  consultando la seguente lista dei codici doganali è possibile verificare se procedere con una self-registration oppure con una registrazione che richiede l’intermediazione dell’Autorità sanitaria competente del proprio Paese.

In Italia l’autorità competente sanitaria è individuata nel Ministero della Salute con l’articolazione territoriale del Sistema Sanitario Nazionale nei livelli Regionale e Locale (Aziende Sanitarie Locali – ASL). Quest’ultime sono deputate al mantenimento dei contatti con le imprese produttrici dislocate nel territorio nazionale, nonché alle verifiche necessarie alla sottoscrizione della documentazione richiesta per conseguire la registrazione.

Laddove è richiesta la suddetta intermediazione, si conferma che il Ministero della Salute ha diramato a tutte le ASL per il tramite delle Regioni e Provincie Autonome, le disposizioni concernenti i processi da attuare per conseguire la registrazione degli stabilimenti interessati, fornendo  indicazioni per ognuno dei livelli di competenza previsti (Aziende produttrici, ASL, Regioni)

A tale proposito, è necessario rendere noto che i suddetti processi presentano tuttora alcuni aspetti in fase di definizione per i quali le stesse Autorità competenti cinesi sono state chiamate a fornire ulteriori chiarimenti e dettagli operativi.

Questi chiarimenti sono continuamente forniti al territorio mano a mano che si rendono disponibili anche mediante aggiornamento della presente pagina web

Sulla base di quanto sopra appare pertanto opportuno segnalare che:

  • I processi di registrazione che richiedono l’intervento dell’autorità sanitaria devono essere applicati necessariamente in stretta collaborazione con i servizi di igiene degli alimenti delle ASL competenti per il territorio nel quale sono localizzate le aziende produttrici
  • Nel rispetto dell’organigramma dell’autorità competente sanitaria italiana è opportuno che ogni richiesta di informazione sia primariamente rivolta ai servizi di igiene degli alimenti delle ASL competenti per il territorio nel quale sono localizzate le aziende produttrici. Detti servizi, nel caso, potranno provvedere al reperimento di eventuali ulteriori informazioni attraverso i consueti canali istituzionali (Regione/Provincia Autonoma; Ministero della Salute)
  • Tutte le informazioni in possesso dell’autorità sanitaria centrale vengono prontamente pubblicate sulla presente pagina web che si consiglia di consultare periodicamente
  • Il gestore del sistema Cifer è l’autorità Cinese.La responsabilità di tenere aggiornato il proprio account così come i termini di validità delle proprie autorizzazioni è dell’OSA interessato ad esportare. Le autorità sanitarie italiane (ASL territorialmente competenti/Regione/Provincia Autonoma; Ministero della Salute) fatti salvi i passaggi di validazione documentale, non hanno alcun ruolo sull’esito delle registrazioni o sulla validità delle stesse

Registrazione delle imprese di produzione alimentare che esportano verso R.P.C. ai sensi dei Decreti Cinesi n. 248 e 249

Ulteriori indicazioni per la registrazione delle imprese di produzione alimentare che esportano verso R.P.C. ai sensi dei Decreti Cinesi n. 248 e 249

Aggiornamento in lingua italiana delle linee guida non ufficiali per l’auto registrazione delle aziende sulla piattaforma singlewindow ai sensi dell’art.9 del decreto 248 (PROCEDURA B della Circolare n. 37959 del 13 ottobre 2021

Aggiornamenti del 24 dicembre concernenti l’esito delle registrazioni e le modalità di esportazione.
Oltre alle informazioni della Circolare n. 46323 del 23 dicembre 2021, essendo la situazione in continuo sviluppo, si consiglia a tutti gli stabilimenti di monitorare la pagina raggiungibile al link https://ciferquery.singlewindow.cn/ per verificare l’esito dell’avvenuta registrazione con l’indicazione del codice di registrazione cinese assegnato dal sistema.

Aggiornamenti del 24 gennaio 2022 concernenti l’esito delle registrazioni secondo la procedura A (fase 1) secondo le informazioni attualmente condivise ufficialmente dalle autorità cinesi.

Avvio delle nuove registrazioni (fase 2) per tutte le aziende interessate ad esportare prodotti ricadenti nelle 18 categorie di prodotto per i quali è richiesta l’intermediazione del Ministero della Salute.


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Data di pubblicazione: 27 dicembre 2021, ultimo aggiornamento 20 giugno 2023

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