Uno degli aspetti fondamentali della legge 38/2010 è l’aver previsto lo sviluppo di due reti distinte, che operano a livello regionale e locale, relative alle cure palliative e alla terapia del dolore, prevedendo per l’ambito pediatrico una rete specifica ed unica CP-TD per l’età pediatrica.
Il primo importante passaggio attuativo è rappresentato dall’approvazione delle Linee guida del 2010, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali (Accordo 16 dicembre 2010).
I requisiti delle strutture
L'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ha definito i principi e i requisiti per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, con attenzione alla specificità pediatrica. In particolare sono state individuate, in accordo con le Regioni, le dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano le strutture delle reti a livello regionale e locale. La rete locale di CP deve essere in grado di soddisfare contemporaneamente numerosi requisiti, tra i quali: la creazione di strutture organizzative e di coordinamento, l'operatività di equipe multiprofessionali dedicate, l'omogeneità dei percorsi di cure domiciliari attraverso le Unità di Cure Palliative domiciliari, la continuità delle cure tra l'ospedale, il domicilio e l’hospice.
Lo sviluppo delle reti di terapia del dolore si articola in ambito ospedaliero secondo un modello hub & spoke che prevede, in sede territoriale, il coinvolgimento della Medicina generale e delle relative forme associative, al fine di garantire un approccio integrato e omogeneo tra i diversi soggetti istituzionali e professionali coinvolte nel percorso di cura.
L’accreditamento delle reti
Con gli Accordi Stato-Regioni del 27 luglio 2020 e del marzo 2021 sono stati approvati tre distinti documenti, sull’accreditamento delle reti di cure palliative, sull’accreditamento delle reti di terapia del dolore, nonché sull’accreditamento della rete di cure palliative e terapia del dolore pediatriche.
Gli Accordi prevedono che l’azienda sanitaria, sede delle reti locali, garantisca le necessarie dotazioni di personale, strutture e tecnologie per le attività di coordinamento della rete e per l’operatività della stessa. Si introduce così, con l’accreditamento delle reti, la prospettiva della caratterizzazione e della standardizzazione dei percorsi di cura e di assistenza per il governo clinico delle cronicità complesse e avanzate, in grado di superare la frammentazione delle risposte verso la multidimensionalità dei bisogni che sono, così, ricondotti a unitarietà.
Vedi:
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Accordo 27 luglio 2020 ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul documento “Accreditamento delle reti di terapia del dolore”
Rep. Atti n. 119/CSR del 27 luglio 2020
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Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38”.
Rep. Atti n. 118/CSR del 27 luglio 2020
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Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38”
Rep. Atti n. 30/CSR del 25 marzo 2021