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Nel febbraio 2019 è stato approvato il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021.

Punti chiave PNGLA 2019-2021

  • Sarà obbligatorio indicare nelle prescrizioni le classi di priorità previste dal Piano; per la classe P (prestazione Programmabile) previsto, dal 1° gennaio 2020, un tempo massimo di attesa di 120 giorni.
  • Nelle strutture che non rispetteranno i tempi di attesa individuati dalla Regione si potrà attuare il blocco dell’attività libero professionale intramuraria.
  • I Direttori Generali potranno essere rimossi se non rispetteranno i tempi massimi di attesa stabiliti per legge.
  • La Regione vigila sul rispetto del divieto di sospendere l’attività di prenotazione (liste bloccate, agende chiuse).
  • Il paziente può richiedere alla Direzione sanitaria o alla Direzione medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione nella Agenda dei ricoveri.
  • Sono stati stanziati 400 milioni di euro in tre anni (2019-2021) nella Legge di bilancio 2019 per ridurre le liste di attesa e garantire più efficienza, responsabilità, trasparenza, facilità e semplicità;
  • Se per una prestazione specialistica (prime prestazioni in classe di priorità) verrà superato il tempo massimo di attesa previsto per legge, il paziente residente potrà recarsi, secondo una specifica procedura, in una struttura privata convenzionata senza costi aggiuntivi.
  • Con il CUP on-line i pazienti potranno consultare in tempo reale l’attesa relativa a visite e esami erogati in regime istituzionale o in libera professione nonché prenotare e modificare gli appuntamenti già presi.
  • I controlli saranno prescritti dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al MMG/PLS per la prescrizione; le Aziende devono prevedere idonee modalità per consentire la prenotazione da parte del medico specialista.

Per approfondire

Le Linee guida riportano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi a quattro dei monitoraggi previsti dal PNGLA 2019-2021 e precisamente il:

  • monitoraggio ex post delle prestazioni ambulatoriali
  • monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali
  • monitoraggio ex post dei tempi di attesa per ricoveri programmati
  • monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Le Linee guida rappresentano lo strumento di riferimento per "misurare" alcuni aspetti del "fenomeno" liste di attesa.

Consulta le Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi dei tempi di attesa (allegato B al PNGLA 2019-2021)


Il Manuale ha la finalità di descrivere un modello operativo orientativo finalizzato a rendere il più possibile uniformi i comportamenti di prescrizione, secondo priorità, fra le diverse Regioni e Province Autonome.

Il Manuale fa riferimento al modello dei "Raggruppamenti Omegenei di Attesa" (RAO) che consente di dare tempistiche diverse per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base di indicazioni cliniche esplicite.

Il modello prevede l'utilizzo di "parole chiave" (una sorta di linguaggio comune) per ciascun gruppo di priorità clinica, omogeneo per l’attesa attribuita al paziente in lista.

Le parole chiave cliniche e i corrispondenti limiti massimi di attesa sono definiti con il coinvolgimento partecipato dei medici di famiglia, degli specialisti ospedalieri e convenzionati e di Cittadinanzattiva.

Il modello prevede inoltre la continua valutazione della concordanza fra medico prescrittore e specialista e il continuo aggiornamento delle "parole chiave".

Consulta la Procedura gestionale per l'applicazione del modello RAO (allegato C al PNGLA 2019-2021)


Il glossario (allegato D al PNGLA 2019-2021) è uno strumento fondamentale per facilitare la comprensione dei principali termini utilizzati nel Piano; contribuisce sia a rendere maggiormente partecipe il cittadino dei suoi diritti e doveri intervenendo direttamente nella definizione di servizi sanitari rispondenti alle proprie necessità sia a rafforzare la comunicazione e la collaborazione tra i professionisti sanitari e tra questi e le Istituzioni.

Di seguito si fornisce un glossario semplificato rispetto all'allegato D; a quest'ultimo si rimanda per gli approfondimenti.

A

Agenda di prenotazione: strumento informatizzato (o cartaceo) utilizzato per gestire il calendario delle prenotazioni per le prestazioni.

Agenda chiusa: Agenda di prenotazione temporaneamente (o periodicamente) chiusa, ovvero in ogni caso non disponibile per l’inserimento di nuove prenotazioni. La chiusura delle Agende di prenotazione è vietata dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006, art. 1 comma 282), che prevede sanzioni amministrative per i trasgressori.

Attività libero-professionale intramuraria (ALPI) (Rif. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27-3-2000): per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende:

  • l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day-hospital, di day-surgery e di ricovero, sia nelle Strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra Azienda del Servizio sanitario nazionale nonché in altra struttura sanitaria non accreditata;
  • la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'Azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati;
  • le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dalle Aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipe interessate.

Attività libero-professionale intramuraria “allargata”: l’attività svolta, previa autorizzazione, presso gli studi professionali  collegati in rete, nel rispetto delle norme che regolano l’attività professionale intramuraria ed in particolare dell’articolo 1, commi 4 e 4 bis.

C

Classe di priorità: un sistema di classificazione che consente di differenziare l’accesso alle prenotazioni in rapporto alle condizioni di salute dell’utente e quindi alla gravità del quadro clinico.

Per le prestazioni ambulatoriali  le classi sono:

U= urgente (nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 ore); B= entro 10 gg; D= entro 30 gg (visite) entro 60 gg (prestazioni strumentali); P= entro 120 gg (dal 1° gennaio 2020) .

La classe P si riferisce alle prestazioni di primo accesso (prestazioni per accertamenti/verifiche cliniche programmabili che non influenzano lo stato clinico/prognosi del paziente) da garantire al massimo entro 120 gg (dal 1° gennaio 2020).

Per le prestazioni di ricovero sono previste le seguenti classi di priorità:

 A - Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi;

B - Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;

C - Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;

D - Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

CUP (Centro unificato di Prenotazione): sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc.) con efficienza, strutturando in modo organizzato l'attività delle unità eroganti per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni, interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure di gestione dell'erogazione, degli accessi e delle relative  informazioni, supportando modalità di programmazione dell'offerta e comunicazione ai cittadini. Tale Sistema consente di facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e di monitorare la domanda e l'offerta complessiva, attraverso idonei strumenti di analisi, che forniscano informazioni rilevanti ai fini del governo delle liste di attesa.

D

Data di prescrizione di prestazione specialistica ambulatoriale: è la data di compilazione da parte del prescrittore della richiesta (prescrizione SSN) di prestazioni ambulatoriali.

Data di prenotazione di prestazione specialistica ambulatoriale: è la data in cui il soggetto che deve richiedere la prestazione entra in contatto con il sistema di prenotazione.

Data di prima disponibilità di erogazione: è la prima data proposta dal sistema di prenotazione all’utente al momento del contatto/richiesta tenendo conto della classe di priorità indicata dal prescrittore e dell’ambito territoriale di assistenza dell’assistito.

Data assegnata per l’erogazione della prestazione specialistica ambulatoriale: è la data che viene assegnata all’atto della prenotazione, nella quale è previsto che avvenga la prestazione specialistica ambulatoriale oggetto della prenotazione.

Data di erogazione:è la data in cui la prestazione viene effettivamente erogata al cittadino. Nel caso in cui la prestazione consista in un pacchetto o ciclo di prestazioni, va considerata la data di inizio dell’erogazione.

Data di Prenotazione del ricovero: corrisponde alla data di inserimento del paziente nella agenda di prenotazione per i ricoveri. Si deve intendere come la data in cui viene confermata dallo specialista ospedaliero la necessità di ricovero e si provvede contestualmente all’inserimento del paziente nella agenda di prenotazione. Questa data, relativa alla conferma del bisogno (momento della convalida dello specialista), è anche quella che dovrà essere utilizzata per la compilazione del campo “data di prenotazione”, previsto nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO).

Data di dimissione: corrisponde alla giornata della dimissione, definita secondo le modalità previste per la compilazione della SDO.

M

Modalità di prenotazione: in riferimento alla modalità di accesso, sono comprese tutte le possibili tipologie di accesso alla prenotazione previste dall’Azienda sanitaria: sportelli di prenotazione, via telefonica, via telematica (farmacie, Medici di Medicina generale collegati in rete con l’Azienda), via Internet, ecc.

Modalità di rilevazione ex-ante: consiste nella rilevazione (prospettiva) in un determinato giorno/periodo indice della differenza tra la data assegnata per l’erogazione e la data di contatto/prenotazione.

Modalità di rilevazione ex-post: l’oggetto di rilevazione è il tempo di attesa che intercorre tra la data nella quale l’utente contatta (data di contatto/prenotazione) la Struttura e la data di effettiva erogazione della prestazione.

Modello RAO: strumento di governo della domanda per le prestazioni specialistiche ambulatoriali che consente di dare tempistiche diverse per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base di indicazioni cliniche esplicite. Il modello prevede l'utilizzo di "parole chiave" (una sorta di linguaggio comune) per ciascun gruppo di priorità clinica, omogeneo per l’attesa attribuita al paziente in lista. Le parole chiave cliniche e i corrispondenti limiti massimi di attesa sono definiti con il coinvolgimento partecipato dei medici di famiglia, degli specialisti ospedalieri e convenzionati e di Cittadinanzattiva. Il modello prevede inoltre la continua valutazione della concordanza fra medico prescrittore e specialista e il continuo aggiornamento delle "parole chiave".

P

Prestazione ambulatoriale: atto clinico-assistenziale, di natura diagnostica e/o terapeutica, erogato da professionisti/strutture nei riguardi di un paziente.

Percorsi diagnostico-terapeutici: si intende una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni, ambulatoriali e/o di ricovero, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate per una specifica patologia.

R

RAO (Raggruppamenti d’Attesa Omogenei): VEDI Modello RAO 

Ricovero programmato: per ricovero programmato si intende il ricovero in regime ordinario o in regime di Day-Hospital che, in relazione alle condizioni cliniche del paziente o ai trattamenti cui il paziente deve essere sottoposto, può essere programmato per un periodo successivo al momento in cui è stata rilevata l’indicazione al ricovero stesso da parte del Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, direttamente o su condivisione di una indicazione specialistica, o dallo Specialista ospedaliero o da un medico di fiducia del paziente.

S

Scelta dell’utente: situazione nella quale l’utente, operando una scelta personale rispetto al luogo o al momento di erogazione della prestazione, determina una sostanziale variazione del tempo di attesa tale da comportare, ad esempio, il superamento del tempo massimo previsto per quella prestazione ed eventualmente, per quello specifico codice di priorità.

SDO: Scheda di Dimissione Ospedaliera, istituita con il Decreto del Ministero della Sanità del 28 dicembre 1991, è lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

T

Tempo di attesa per le prestazioni di ricovero programmato: tempo che intercorre tra la data di prenotazione della proposta di ricovero (formulata all'erogatore da parte del  MMG/PLS e avallata dal Medico Specialista Ospedaliero, o formulata direttamente da questi), ed il giorno del ricovero (ordinario o in day hospital).

Tempo di attesa per le prestazioni ambulatoriali: è il tempo che intercorre tra il momento della prenotazione di una prestazione di specialistica ambulatoriale e il momento dell’erogazione. Il tempo di attesa, tuttavia, può essere calcolato ex ante, che indica il tempo prospettato all’utente al momento della prenotazione, ovvero ex post, che indica il tempo effettivo che il paziente ha atteso per ricevere la prestazione.

Tempo massimo di attesa: rappresenta il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta (prenotazione) delle prestazioni e l’erogazione delle stesse; il valore standard da rispettare è fissato dalla Regione, in attuazione delle indicazioni nazionali.

Tipo di accesso: per le prestazioni ambulatoriali indica se la prestazione richiesta si riferisce ad un primo accesso (prima visita o primo esame di diagnostica strumentale, visita o prestazione di approfondimento erogati da specialista diverso dal primo osservatore; nel caso di un paziente cronico, si considera primo accesso la visita o l’esame strumentale necessari in seguito ad un peggioramento del quadro clinico) o accesso successivo (visita o prestazione di approfondimento per pazienti presi in carico dal primo specialista, controllo, follow up).



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Data di pubblicazione: 4 marzo 2019, ultimo aggiornamento 18 marzo 2024

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