La figura del veterinario aziendale è definita dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 (da ora DM), relativo al sistema di reti di epidemio-sorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale (G.U. del 5 febbraio 2018 n. 29).

L’operatore ha facoltà di conferire l’incarico di veterinario aziendale solo a medici veterinari iscritti nell’apposito elenco nazionale tenuto dalla FNOVI che, a sua volta, è chiamata a verificare il possesso dei requisiti previsti. La scelta può ricadere anche su un veterinario che ha già un rapporto di lavoro, anche subordinato, con l’operatore, oppure ha già un impiego nell’ambito della filiera o dell’associazione a cui l’operatore aderisce, a patto che abbia o acquisisca i requisiti previsti dal DM. Ogni eventuale conflitto di interessi deve essere dichiarato e gestito.

Si tratta di un veterinario privato scelto volontariamente dall’operatore (figura del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti) per incrementarne il livello sanitario e produttivo dell’azienda.

Svolge le sue funzioni in base ad un rapporto formale con l’operatore che si instaura attraverso la sottoscrizione, da parte di entrambi, dello schema di designazione di cui all’allegato 3 del DM. È un consulente dell’operatore, segue con continuità l’allevamento e ne conosce, quindi, lo stato sanitario e produttivo.

Il veterinario aziendale anche grazie alla valutazione del rischio, nel caso rilevi aspetti critici, suggerisce all’operatore gli interventi più idonei per la risoluzione dei problemi, indicando i tempi per la messa in atto delle stesse e mantenendone la tracciabilità.

La recente normativa nazionale in materia di sanità animale (decreto legislativo n. 136 del 2022) di attuazione del Regolamento (UE)2016/429 (Animal Health Law) riconosce alla figura del veterinario aziendale un ruolo fondamentale nella verifica, valutazione e registrazione dei dati e delle informazioni che l’Operatore raccoglie nell’ambito dell’attività di epidemio-sorveglianza che è obbligato a svolgere ai fini della individuazione precoce di malattie e a garanzia del benessere degli animali di cui è responsabile.

La raccolta dei dati avviene attraverso la compilazione di check list disponibili sul portale Vetinfo.it sezione Classyfarm.it.

Formazione del veterinario aziendale

L’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 7 dicembre 2017 indica la formazione specifica come uno dei requisiti essenziali del veterinario aziendale. L’aspirante veterinario aziendale è, dunque, tenuto a partecipare, in ambito ECM, ad un corso di formazione specifico nel rispetto dei contenuti e durata minima previsti dall’Allegato 2 del Decreto.

Depositaria di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i criteri ed i requisiti previsti dal DM è la FNOVI.

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Data di pubblicazione: 21 gennaio 2019, ultimo aggiornamento 13 gennaio 2025

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