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Vai al sito Disposizioni anticipate di trattamento - DAT

La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

La banca dati DAT ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.


Alimentazione della Banca dati nazionale DAT

Alimentano la Banca dati nazionale:

  • gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

  • i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili

  • i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
immagine di un medico davanti al pc

Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

Il modulo on line, messo a disposizione dal Ministero, una volta compilato, permette di scaricare un file compresso e cifrato che deve essere inviato attraverso la PEC del Comune o dell’Ufficio consolare all’indirizzo dat@postacert.sanita.it.


DAT espresse antecedentemente al 1 febbraio 2020

I Comuni possono ancora inviare la copia delle DAT raccolte antecedentemente al 1 febbraio 2020 utilizzando lo stesso Modulo online per l'invio delle DAT da parte degli uffici di stato civile dei Comuni, anche se il termine previsto dal Decreto ministeriale del 10 dicembre 2019 per tali trasmissioni (31 luglio 2020) è superato.

Tale possibilità è stata mantenuta per favorire il pieno raggiungimento delle finalità previste dalla norma.  I Comuni devono quindi effettuate le trasmissioni delle DAT espresse prima del 1 febbraio 2020 con la massima sollecitudine, anche considerando che per tali casi non è necessario acquisire il consenso dell’interessato alla trasmissione della copia alla Banca dati nazionale, in quanto è stato considerato troppo oneroso per i soggetti alimentanti ricontattare tutti i disponenti.

Il modulo on line, una volta compilato, permette di scaricare un file compresso e cifrato che deve essere inviato attraverso la PEC del Comune all’indirizzo email dat@postacert.sanita.it.



I notai e le regioni che abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT trasmettono le DAT, anche videoregistrate, esclusivamente nei casi previsti dalla norma, alla Banca dati nazionale attraverso servizi di cooperazione applicativa secondo le seguenti specifiche per la trasmissione dati:


Il video delle DAT videoregistrate deve avere le seguenti caratteristiche:

  • Durata massima del video: 5 minuti;
  • Formato del file: mp4 (MPEG-4 Part 14);
  • Il file video deve essere codificato utilizzando uno dei seguenti codec: H264/H265;
  • La lunghezza minima del lato corto del frame deve essere maggiore o uguale ai 240 pixels;
  • La lunghezza massima del lato lungo del frame non deve eccedere gli 800 pixels;
  • L’area del frame (calcolata lato lungo x lato corto) deve essere compresa tra 76800 pxq (corrispondente ad un frame di dimensione 320px x 240px) e 480000 pxq (corrispondente ad un frame di dimensione 800px x 600px);
  • Il rapporto di aspetto (RATIO) del frame video deve essere compreso tra 4/3 e 21/9;
  • Il video deve essere riproducibile a 24 FPS (frames per seconds);
  • Il bitrate del file video deve essere compreso tra i 100 kbps e i 1000 kbps.

Nel caso di DAT videoregistrate inviate dai Comuni attraverso il modulo on line la dimensione massima del file è 50 mega byte.

Nel caso di DAT videoregistrate trasmesse da parte dei notai e delle regioni attraverso servizi di cooperazione applicativa: la dimensione massima del file è: 150 mega byte.

Alcune caratteristiche del file, quali la risoluzione, l'algoritmo di codifica, la dimensione del file, il bitrate ed il FPS, potrebbero essere alterate dal sistema per permettere la corretta acquisizione del file all'interno della Banca Dati Nazionale. Il disponente dovrà procedere alla verifica della integrità del video trasmesso accedendo al portale di consultazione (https://dat.salute.gov.it/portale-dat/ ).



Nel caso uno dei soggetti che alimentano la Banca dati si accorga che la trasmissione che ha effettuato presenta errori nei dati o nel file delle DAT (ad esempio il documento scansionato non è leggibile) può chiedere di cancellare la trasmissione inviando una richiesta di cancellazione all’indirizzo PEC: dgsi@postacert.sanita.it, riportando in oggetto “Richiesta di cancellazione DAT” e allegando la richiesta su carta intestata con l’indicazione del numero della DAT trasmessa, della data della trasmissione e di un riferimento da contattare per comunicare l’avvenuta cancellazione.



Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID, CNS o CIE, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.


Per il supporto tecnico alle attività di trasmissione delle DAT alla Banca dati nazionale è a disposizione il servizio di help desk:

  • Help Desk Numero verde 800.178.178 disponibile dal lunedì alla domenica (H24 7/7), incluse le festività

È possibile inviare la segnalazione anche all'indirizzo di posta elettronica: servicedesk.salute@smi-cons.it

È disponibile un videotutorial con le istruzioni per la compilazione del modulo online e l’invio della DAT tramite Posta Elettronica Certificata alla Banca dati nazionale.


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Data di pubblicazione: 30 marzo 2018, ultimo aggiornamento 19 maggio 2023

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