I gestori del rischio decidono come affrontare le minacce alla salute nella catena alimentare, sulla base della consulenza scientifica indipendente fornita dai valutatori del rischio,
La separazione dei ruoli di valutazione e di gestione del rischio rispecchia e sottolinea la distinzione tra scienza e politica, laddove la valutazione indipendente su base scientifica deve essere la base di riferimento delle decisioni politiche.
In tal modo, il gestore del rischio può mettere a confronto differenti possibili strategie alternative da adottare, comprese le misure legislative e di controllo.
Nell'Unione europea i gestori del rischio sono rappresentati:
- dalla Commissione europea
- dalle autorità degli Stati membri
- dal Parlamento europeo.
In Italia, le Autorità competenti individuate dal D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 27 per la gestione del rischio per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per la salute e il benessere animale, nell'ambito delle rispettive competenze, sonoalle il Ministero della salute, gli Assessorati regionali competenti in materia di sicurezza degli alimenti e le Aziende sanitarie locali - ASL.
Inoltre, in un'ottica One Health e di filiera "dai campi alla tavola", sono implicate nella gestione dei rischi correlabili alla sicurezza alimentare anche altre Autorità, quali il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).