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I primi controlli veterinari ai confini nazionali risalgono agli inizi del ‘900 quando, con l’emanazione della legge Crispi-Pagliani, si stabilì che “mediante appositi veterinari governativi di confine e di porto, nominati dal Ministero dell’interno in seguito a concorso per esame…” si dovesse provvedere alla“…visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutto) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano”. Con la stessa legge si arrivò anche all’assunzione da parte dello Stato delle spese dei servizi veterinari di frontiera pagate, fino al 1902, dagli importatori.

Nel 1906 erano 69 i confini terrestri dove la visita veterinaria veniva effettuata: 18 lungo la frontiera francese, 20 lungo quella svizzera e 31 lungo quella austriaca. Erano, invece, 70 i confini portuali, molti dei quali di scarso rilievo, nei quali si assicurava il servizio di vigilanza zooiatrica con veterinari incaricati dalle rispettive Prefetture.

Negli anni ‘60, l’evoluzione degli uffici veterinari di confine è andata di pari passo con l’integrazione comunitaria. Un percorso che non ha più conosciuto interruzioni, che ha portato nel 1984 all’abilitazione da parte degli Stati membri dei posti di controllo di frontiera autorizzati ad effettuare i controlli all’importazione da Paesi extra UE di animali della specie bovina e suina; un primo passo decisivo per la creazione di un sistema di controllo comunitario alle frontiere.

Con l’attuazione del Mercato Unico, nel 1993, e la definitiva attuazione delle direttive che stabiliscono le disposizioni per i controlli veterinari ai confini dell’Unione, gli uffici veterinari di confine italiani acquisiscono la nuova qualifica di Posti d’Ispezione Frontaliera (PIF), riconosciuti dalla Comunità Europea per i controlli delle merci di interesse veterinario destinate all’intero mercato comunitario.

Le nuove norme stabiliscono tre principi fondamentali:

  • la rete di PIF comunitari deve operare sulla base di regole comuni stabilite dall’UE
  • l’applicazione delle regole comuni è sottoposta alla vigilanza diretta della Commissione europea
  • le Autorità Centrali degli Stati membri, sotto la cui responsabilità ricadono i PIF presenti sul proprio territorio, devono assicurarne la conformità alle norme comunitarie sia per gli aspetti strutturali che procedurali.

Nel 2019, con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, è stata ridisegnata anche l’organizzazione dei controlli ai confini dell’UE ed è stato previsto un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) che hanno sostituito i Posti d’Ispezione Frontalieri (PIF).

Sempre a partire del 1993 le normative europee relative al settore veterinario degli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale, attuano il principio generale che governa il Mercato Unico: i controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale sono effettuati prioritariamente nel luogo di origine, in quanto il sistema si fonda sulla fiducia nelle garanzie fornite dal Paese speditore.

Tali normative consentono, tuttavia, di effettuare controlli a sondaggio e a carattere non discriminatorio anche nel Paese di destinazione. In virtù di questa regola l’Italia, recependo tali norme nell’ordinamento giuridico nazionale, ha istituito i nuovi Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), dipendenti dal Ministero della Salute.

Gli UVAC svolgono, in collaborazione con le Regioni, attività di coordinamento e verifica dei controlli effettuati dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. sulle merci di provenienza comunitaria.

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Data di pubblicazione: 15 gennaio 2018, ultimo aggiornamento 26 aprile 2021

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