L’Unione Europea ha eliminato l’obbligo di accordi bilaterali con Paesi Terzi per l’esportazione di Proteine Animali Trasformate (PAT) derivate da non ruminanti destinate alla produzione di mangimi. Il Regolamento (UE) 2016/27, che modifica il Regolamento (CE) 2001/999, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) il 14 gennaio ed è entrato in vigore il 3 febbraio 2016. 
Nonostante la rimozione dell’obbligo, il nuovo Regolamento prevede condizioni particolari per la produzione e l’esportazione di PAT di non ruminanti che, in primo luogo, devono originare da impianti di trasformazione dove non vengono lavorati sottoprodotti di ruminanti.
A tale proposito, con nota 1362 del 20 gennaio 2016, il Ministero della Salute ha invitato le Regioni a fornire l’elenco degli impianti di trasformazione autorizzati che intendono esportare PAT di non ruminanti verso Paesi Terzi e a verificare la conformità di questi ultimi ai requisiti previsti dal regolamento.

Consulta:

Con l’entrata in vigore del Reg. n. 893/2017 (1° luglio 2017) specifici requisiti permettono l’esportazione anche di PAT derivate da ruminanti e mangimi composti contenenti tali proteine (indistintamente contenenti PAT multispecie, derivate da ruminanti e non).

L’impianto produttore deve essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009, per il trattamento di materiali di categoria 3. Sulla base dell’art. 45 dello stesso regolamento il servizio veterinario locale effettua i relativi controlli ufficiali. Se l’impianto è riconosciuto anche per materiali di categoria 1 e 2, dev’essere verificata la marcatura permanente degli stessi.

Le PAT devono essere trasportate direttamente, dall’impianto di produzione al punto di uscita dal territorio dell’UE, in contenitori sigillati e devono essere accompagnate da un documento commerciale emesso dal sistema TRACES.

Sulla base della valutazione del rischio, l’Autorità Competente del Posto di Controllo può decidere di verificare random il sigillo dei container: se la verifica del sigillo non è soddisfacente, la partita dev’essere distrutta o rinviata allo stabilimento di origine.

Tramite il sistema RACES, l’Autorità Competente del Posto di Controllo informa l’Autorità Competente responsabile dello stabilimento di origine dell’arrivo della partita al punto di uscita e, ove applicabile, dei risultati della verifica del sigillo e di ogni azione correttiva presa.

La ratio è assicurare che i prodotti non contengano materiale specifico a rischio o a più alto rischio di BSE.

Se gli specifici requisiti per l’esportazione di PAT e prodotti contenenti PAT derivate da ruminanti non sono assicurati, l’esportazione dev’essere proibita.

Il divieto non si applica agli alimenti per animali familiari trattati e contenenti PAT derivate da ruminanti, che devono essere comunque confezionati ed etichettati secondo le norme europee.

Autorità Competente responsabile sullo stabilimento di origine Autorità Competente al Posto di Confine
Attività di controllo routinario (Controlli/ispezioni effettuate a intervalli regolari, ai sensi dell’art. 45 del Reg. (CE) 1069/2009)
  • Verifica della marcatura permanente sui materiali di categoria 1 e 2;
  • Verifica della corretta applicazione dei requisiti specifici;
  • Controllo che abbia ricevuto tramite TRACES la conferma del controllo effettuato al punto di uscita di ciascuna partita di PAT derivate da ruminanti.
  • Controllo del sigillo dei containers (tutti/random) informando tramite TRACES l'Autorità Competente responsabile sullo stabilimento di origine

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Data di pubblicazione: 7 marzo 2016, ultimo aggiornamento 21 maggio 2021

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