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Immagine elenco fornitori prodotti

A decorrere dal 1° settembre 2015, un biocida non può essere messo a disposizione sul mercato dell'UE se il fornitore della sostanza o il fornitore del prodotto non sono inclusi nell'elenco elaborato ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012 per il PT a cui appartiene il prodotto.

All’interno dell'elenco (articolo 95) troviamo:

  • i partecipanti al programma di revisione
  • i sostenitori di nuove sostanze attive, che hanno presentato un fascicolo ai sensi dell'articolo 11 della direttiva sui biocidi, BPD (direttiva 98/8 / CE), o dell'articolo 7 del BPR
  • i presentatori di domande di autorizzazione del prodotto in cui la domanda include un fascicolo di principio attivo alternativo (il cosiddetto ‘third party dossier'')
  • i fornitori che hanno presentato una domanda ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del BPR che è stata accolta da 'ECHA

Per le iscrizione nell’elenco stabilito dall’art. 95, le imprese che non hanno già presentato il proprio fascicolo su un principio attivo ai sensi della direttiva sui biocidi (BPD) o del BPR nell’ambito del programma di revisione, possono presentare all'ECHA un fascicolo o una lettera di accesso, oppure nel caso in cui tutti i periodi di protezione dei dati siano scaduti un riferimento a un fascicolo già esistente. Queste informazioni devono essere conformi ai requisiti in materia di dati per i principi attivi richiesti dal  BPR o dalla BPD.

Le domande di inclusione nell'elenco dei fornitori di principi attivi (elenco di cui all'articolo 95) possono essere presentate solo da una persona stabilita all'interno dell'UE o per le imprese non appartenenti all'UE, da un rappresentante UE, che sarà indicato nell'elenco insieme al fornitore.

In aggiunta a fabbricanti e importatori, la modifica del BPR introdotta dal Regolamento (UE) n. 334/2014 dell'11 marzo 2014 consente anche ai fornitori del prodotto (per esempio i formulatori) di presentare domanda per essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 95. La modifica richiede che l'elenco specifichi anche il tipo di prodotto (TP) per il quale la domanda è stata presentata.

L'ECHA pubblica e tiene regolarmente aggiornato l'elenco suddetto.Per ciascuna sostanza “interessata” l’elenco include tutti i soggetti che hanno effettuato tale presentazione con l’indicazione del rispettivo ruolo (fornitore della sostanza o fornitore del prodotto) e il tipo o i tipi di prodotto per i quali è stata effettuata la presentazione, nonché la data di iscrizione della sostanza nell’elenco.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito dell'ECHA le pagine:


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Data di pubblicazione: 26 giugno 2014, ultimo aggiornamento 26 luglio 2021

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