La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha disposto all'articolo 1 comma 310, che gli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.

L’articolo 1, comma 310 applica tale disposizione anche:

  • agli interventi la cui domanda di finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi;
  • agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.

La legge finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005), all’articolo 1, comma 311, ha disposto che le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni, effettuate con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma e per tutte le linee di finanziamento previste dal programma di investimenti di cui all’art. 20.

La legge finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005), all’articolo 1, al comma 312, ha disposto che in fase di prima attuazione, con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65% delle risorse revocabili.
Per l’utilizzo della parte relativa agli impegni di spesa non revocati pari al 35%, le regioni hanno presentato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, il programma con gli interventi da finanziare. Entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto di attuazione, la regione ha trasmesso la richiesta di finanziamento relativa a detti interventi.
Consulta la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1, commi 310, 311 e 312 (pdf, 12 KB)

Con nota Circolare dell’8 febbraio 2006 (pdf, 36 KB) il Ministero della salute – Direzione generale della programmazione ha provveduto a fornire alcune precisazioni in merito a quanto disciplinato dall’articolo 1, commi 285, 310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005.

In attuazione alla disposizione di cui al comma 310 e 312, è stato quindi predisposto il Decreto 12 maggio 2006 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale vengono individuate, le risorse complessivamente resesi disponibili per le finalità indicate dall’articolo 1, comma 311, della citata Legge n. 266/2005 per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a € 1.319.642.343,59.
Contestualmente, è stata individuata con il citato provvedimento la quota dei finanziamenti revocati per la quale è applicabile il citato comma 312, pari complessivamente ad € 461.874.820,26 (35% di € 1.319.642.343,59).

In attuazione alla disposizione di cui al comma 312, Le regioni: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Guglia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, ad eccezione della Regione Sardegna che non ha fatto richiesta, hanno presentato le richieste entro il termine previsto all’art. 1, comma 310. I Decreti Interministeriali relativi alla riassegnazione della quota del 35% delle somme revocate sono:

  • Lazio: Decreto Interministeriale 4 ottobre 2006, Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007.
  • Liguria: Decreto Interministeriale 12 ottobre 2006, Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007.
  • Marche: Decreto Interministeriale 12 ottobre 2006, Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2007.
  • Piemonte: Decreto Interministeriale 12 ottobre 2006, Gazzetta ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007.
  • Veneto: Decreto Interministeriale 17 ottobre 2006, Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007.
  • Basilicata: Decreto Interministeriale 17 ottobre 2006, Gazzetta ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2007.
  • Puglia: Decreto Interministeriale 15 dicembre 2006, Gazzetta ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007.
  • Friuli Venezia Giulia: Decreto Interministeriale 15 dicembre 2006, Gazzetta ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007.
  • Campania: Decreto Interministeriale 10 aprile 2007, Gazzetta ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007.
  • Sicilia: Decreto Interministeriale 10 aprile 2007, Gazzetta ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007.


In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 311, della citata legge finanziaria 2006, che prevede periodiche ricognizioni, sono stati emanati i seguenti Decreti Interministeriali:


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Data di pubblicazione: 4 maggio 2007, ultimo aggiornamento 18 novembre 2022

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