L'Unione europea stabilisce norme per la sorveglianza, la valutazione e la gestione della qualità delle acque di balneazione nonché per la trasmissione di informazioni sulla qualità di tali acque.

L'obiettivo è duplice: ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque di balneazione e informare gli europei sul grado di inquinamento.

Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione.

Essi trasmettono alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle misure di gestione rilevanti adottate. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione.

Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. 
Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2008.

Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva.

Fonte: Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006


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Data di pubblicazione: 16 aprile 2007, ultimo aggiornamento 17 aprile 2013

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