I fabbricanti e gli importatori di articoli trattati devono garantire che i prodotti siano correttamente etichettati in base sia al Regolamento sui biocidi sia al regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio.
Il Regolamento sui biocidi (BPR) impone ai fabbricanti e agli importatori di articoli trattati di etichettare gli articoli trattati quando:
- viene vantata una proprietà o una funzione biocida
- per il principio attivo o i principi attivi interessati, considerate in particolare le possibilità di contatto con l’uomo e di rilascio nell’ambiente, le condizioni associate all’approvazione del principio attivo o dei principi attivi lo richiedano
Le etichette devono contenere tutti gli elementi previsti nell’art. 58, comma 3, del Regolamento (UE) 528/2012 ed essere facilmente comprensibili e visibili per i consumatori.
Il Regolamento sui biocidi (BPR), prevede una serie di misure per agevolare la transizione dal sistema della Direttiva sui biocidi (BPD) al nuovo Regolamento.
Secondo il BPR i principi attivi contenuti in un biocida utilizzati nel trattamento degli articoli, devono essere o già approvati o in fase di valutazione per il relativo tipo di prodotto.
Per le sostanze attive che non sono comprese nel programma di revisione, è previsto un periodo di transizione fino al 1° settembre 2016. Entro tale data la Società dovrà presentare un dossier completo sulla sostanza attiva. Il fascicolo della sostanza attiva dovrà includere i dati relativi al pertinente tipo di prodotto.
Se il principio attivo non viene approvato per il relativo tipo di prodotto, gli articoli che sono stati trattati o incorporano tale sostanza attiva non devono più essere immessi sul mercato. Il periodo previsto per la rimozione di tali articoli trattati dal mercato è di 180 giorni dalla decisione di non approvazione del principio attivo per il relativo tipo di prodotto.