
Modalità di trasmissione dati
Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle I e II, devono trasmettere al Ministero della Salute, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’attività (DPR 309/90 art. 65).
Gli enti e le imprese devono trasmettere precisamente:
- i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
- la quantità e qualità (tutte le info utili sullo specifico stupefacente da rendicontare : nome, forma farmaceutica, tipo preparato ecc) delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
- la quantità e qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno;
- la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via elettronica mediante il SIUCS-Sistema Informativo dell’ufficio Centrale Stupefacenti.
L’obbligo di trasmissione dei dati riassuntivi si applica anche alle ditte autorizzate al commercio solo in caso di importazioni e/o esportazioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
Tutti gli enti e le imprese autorizzati in base al DPR 309/90 art. 17, che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle di cui all’ art. 13 del D.P.R. 309/90, devono trasmettere al Ministero della Salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione movimentati nel corso del trimestre precedente (DPR 309/90 art. 66).
Chi non avesse effettuato movimentazioni (import o export) nel corso dei trimestri non è tenuto ad inviare i rendiconti trimestrali.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.
Scadenze per la trasmissione dati
Trasmissione dati | Termine di scadenza | Mezzo di trasmissione |
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Rendiconto I trimestre | 15 aprile | SIUCS |
Rendiconto II trimestre | 15 luglio | SIUCS |
Rendiconto III trimestre | 15 ottobre | SIUCS |
Rendiconto IV trimestre | 15 gennaio | SIUCS |
Rendiconto annuale | 31 gennaio | SIUCS |