Il sistema di remunerazione delle prestazioni nel SSN

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso l’attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati e “Presidi”) e  privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano degli accordi ocontratti. Tutti gli erogatori del SSN sono remunerati, nel rispetto dell' autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di assistenza sanitaria, secondo regole stabilite a livello regionale, nell’ambito del quadro normativo di riferimento stabilito a livello nazionale per garantire l’omogeneità del sistema.
Le regole di base del sistema di remunerazione attualmente in uso sono state stabilite inizialmente dalla riforma sanitaria del 1992, che introdusse nel SSN un sistema di tipo prospettico, basato su tariffe per prestazione fissate preventivamente; le riforme intervenute successivamente hanno confermato le caratteristiche di fondo del sistema, specificandone le modalità di utilizzo (articolo 8-sexies del d.lgs. 502/92 e smi).

Il sistema di remunerazione si compone di due elementi principali e si basa sul funzionamento di alcuni meccanismi che ne devono garantire la definizione, l’aggiornamento e il corretto utilizzo.

Elemento fondamentale del sistema  sono le tariffe omnicomprensive predeterminate per singola prestazione; ne esistono, normativamente, tre tipologie:

  1. le tariffe nazionali, stabilite periodicamente dal Ministero della salute insieme al Ministero dell’Economia con il supporto della Commissione permanente per l’aggiornamento delle tariffe, costituita da rappresentanti di detti Ministeri, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nonché dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
  2. le tariffe regionali, stabilite periodicamente dagli Assessorati regionali alla sanità secondo i propri obiettivi di programmazione, in coerenza con la cornice normativa nazionale. Le tariffe regionali possono essere articolate per classi di erogatori definite sulla base delle caratteristiche organizzative e di attività, modulate per promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e i processi di deospedalizzazione, possono prevedere una remunerazione aggiuntiva per i costi associati all'utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti individuati e regolamentati negli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria
  3. per le sole attività di ricovero, dal luglio 2003, sono inoltre stabilite concordemente tra tutte le regioni ogni anno le tariffe e le regole di remunerazione utilizzate per la “compensazione della mobilità interregionale” (TUC, Tariffa Unica Convenzionale). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre richiamare quanto previsto dall'articolo 9 del Patto salute 2014-2016, ovvero che "Le Regioni convengono che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale:
    • prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente
    • individuano e regolamentano, secondo il DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo."

Le prestazioni sanitarie per le quali sono determinate le tariffe sono definite in maniera univoca, a livello nazionale, per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantirne l’omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza:

I criteri per determinare le tariffe, a livello nazionale e regionale, sono definiti per legge e impongono, sia il legame delle tariffe  con i costi per produrre le prestazioni secondo modalità efficienti ed appropriate, sia il rispetto dei vincoli dettati dai livelli di finanziamento complessivo del SSN.

Oltre alle tariffe, poiché non tutte le attività sanitarie prodotte ed erogate dalle strutture sanitarie sono riconducibili a prestazioni tariffabili singolarmente, il sistema di remunerazione prevede un secondo elemento costituito dalle cosiddette “Funzioni assistenziali”, remunerate sulla base del costo standard del corrispondente programma di assistenza.


Il Decreto 23 giugno 2023 di determinazione delle tariffe

Il 4 agosto 2023 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 giugno 2023, di determinazione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, come previsto dall'articolo 64, commi 2 e 3 del DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei LEA).

Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2023 le disposizioni del decreto 23 giugno 2023 entrano in vigore dal 1° aprile 2024 sia per quanto concerne le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, sia per quanto concerne le tariffe dell’assistenza protesica, per consentire alle Regioni e alle Aziende erogatrici pubbliche e private accreditate di adeguare i propri sistemi. 

I precedenti Decreti di determinazione delle tariffe

  1. Il Decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2012 provvedeva a:
    • determinare le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (allegato 1), di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie (allegato 2) e di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato 3)
    • individuare i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza
    • confermare il vincolo costituito dalle tariffe nazionali, in particolare nei confronti delle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti non abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.
    Con particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri per acuti, i valori tariffari riportati nell’allegato 1 al decreto sono stati determinati tenendo conto de:
    • i risultati dello studio nazionale 2011 sui costi dei DRG e il livello di complessità e di severità della casistica trattata nelle 41 strutture ospedaliere incluse
    • l’esigenza, in base alle indicazioni di programmazione sanitaria (incluso il Patto per la salute 2010-2012), di promuovere una rilevante riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati
    • l’esigenza di garantire il rispetto del vincolo di bilancio e delle compatibilità macroeconomiche dettate sia dalla normativa, sia dal contesto vigente nell’attuale fase del SSN
    • i dati OCSE, che indicano margini di miglioramento dell’efficienza produttiva negli ospedali del SSN
    • i valori tariffari  vigenti a livello regionale e interregionale.

  2. Il Decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332  individuava le prestazioni di assistenza protesica e i dispositivi, ne stabilisce le rispettive tariffe e ne definisce le modalità di erogazione.

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Data di pubblicazione: 5 febbraio 2013, ultimo aggiornamento 8 marzo 2024

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