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L’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero rilascia le seguenti tipologie di autorizzazioni:

  • Autorizzazione alla fabbricazione

  • Autorizzazione all’impiego

  • Autorizzazione al commercio

  • Autorizzazione all'uso sperimentale e scientifico
    Con questo tipo di provvedimento, l’Ufficio autorizza, ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall’autorità giudiziaria, gli istituti d’istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione riconosciuti idonei dal Ministero della salute all’acquisto e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle Tabelle I e II. Sono escluse le aziende già autorizzate all’impiego ai sensi degli articoli 17 e 36 del D.P.R. 309/90. Sono esclusi inoltre i laboratori operanti per Aziende Farmaceutiche che eseguono le sperimentazioni in vitro o in vivo su animali nell’ambito dei necessari controlli e verifiche ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, in quanto tali attività sono ricompresse nell’autorizzazione all’impiego ai sensi degli articoli 17 e 36 del D.P.R. 309/90.
    Il decreto di autorizzazione all’acquisto comprende la conseguente possibilità di detenere lo stupefacente ed ha validità biennale.
    Alla scadenza dei due anni di validità di tale decreto, sarà necessario, nel caso in cui la sostanza non sia stata del tutto utilizzata, chiedere un nuovo decreto per la sola detenzione della sostanza in giacenza.
    Si possono distinguere le seguenti tipologie:


  • Autorizzazione alla coltivazione

  • Autorizzazione all’importazione di medicinali a base di stupefacenti non registrati in Italia
    Alcuni medicinali non registrati in Italia (privi di Autorizzazione all’Immissione in Commercio – AIC rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sono indispensabili per soddisfare le necessità terapeutiche di particolari categorie di malati affetti da patologie quali tumori, sclerosi multipla, nonché per le esigenze operative di ospedali e case di cura, nel caso di anestetici specifici, ad esempio.
    Per questo motivo l’Ufficio centrale stupefacenti rilascia autorizzazioni per l’importazione di medicinali stupefacenti registrati nel paese di provenienza e privi di AIC nazionale.
    I medicinali importati sono comunque sottoposti a tutte le procedure di controllo ed autorizzative valide nel paese dove sono regolarmente utilizzati e quindi garantiscono la massima sicurezza.
    Per la richiesta di autorizzazione all’importazione del medicinale consulta:


Il Ministero rilascia inoltre alle aziende autorizzate alla fabbricazione, all’impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope e di medicinali compresi nelle Tabelle I e II e che intendano effettuare delle operazioni commerciali tra l’Italia ed un paese estero, sia comunitario, sia extracomunitario:

  • Permessi di importazione
  • Permessi di esportazione



Per conoscere le procedure e scaricare i moduli consulta in quest'area la sezione Servizi


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Data di pubblicazione: 9 giugno 2009, ultimo aggiornamento 17 gennaio 2013

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